LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Type Legge
Publication 1977-06-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di: 1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici; 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali; 3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra; 4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.

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