LEGGE 1 giugno 1977, n. 285
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di: 1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici; 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali; 3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra; 4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.
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