DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. 297
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Riconosciuta l'opportunita' di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina veterinaria;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Il penultimo comma della tabella XXXIII - Corso di laurea in medicina veterinaria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Per il raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici e' utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico da iniziarsi dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e da compiersi prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, purche' questo sia svolto a tempo pieno e sotto il controllo diretto dell'autorita' competente".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 12
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