LEGGE 16 maggio 1977, n. 305
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla validita' internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 58 della convenzione medesima.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION EUROPEENE SUR LA VALEUR INTERNATIONALE DES JUGEMENTS REPRESSIFS Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE EUROPEA SULLA VALIDITA' INTERNAZIONALE DEI GIUDIZI REPRESSIVI PREAMBOLO Gli Stati membri del consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che la lotta contro la criminalita', che sta divenendo sempre piu' un problema di portata internazionale, rende necessario il ricorso a metodi moderni ed efficaci su scala internazionale; Convinti della necessita' di perseguire una politica generale comune che miri alla protezione della societa'; Consapevoli della necessita' di rispettare la dignita' umana a favorire la riabilitazione dei colpevoli; Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di raggiungere una piu' vasta unione tra i suoi membri; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione: a) "sentenza penale europea" significa qualsiasi decisione definitiva pronunciata da un Tribunale penale di uno Stato Contraente a seguito di un procedimento penale; b) "reato" comprende, oltre agli atti contemplati dal codice penale, quelli considerati ai sensi delle disposizioni legali elencate nell'Allegato II alla presente Convenzione, a condizione che, qualora tali disposizioni attribuiscono la competenza ad un'autorita' amministrativa, alla persona interessata venga data l'opportunita' di sottoporre il caso al giudizio di un tribunale; c) "condanna" significa l'imposizione di una pena; d) "pena" significa qualsiasi pena o altro provvedimento espressamente imposto ad una persona, a seguito di un reato, in una sentenza penale europea o in un'ordinanza penale; e) "decadenza" significa qualsiasi privazione o sospensione di un diritto, ogni interdizione o incapacita'; f) "condanna in contumacia" significa qualsiasi decisione considerata come tale ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 21; g) "ordinanza penale" significa una qualsiasi delle decisioni pronunciate in un altro Stato Contraente ed elencate nell'Allegato III alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 La presente parte si applica a: a) pene che comportano la privazione della liberta'; b) ammende o confische; c) decadenza di diritti.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 1. Uno Stato Contraente avra' - in quei casi e a quelle condizioni stabilite nella presente Convenzione - la competenza di applicare una pena imposta in un altro Stato Contraente e che sia applicabile in quest'ultimo. 2. Questa competenza puo' essere esercitata solo su richiesta da parte dell'altro Stato Contraente.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 1. Un altro Stato Contraente non applichera' la pena salvo nel caso in cui, ai sensi della sua legislazione, l'atto, a seguito del quale e' stata imposta la pena, sia considerato un reato, se commesso sul suo territorio, e la persona, cui e' stata imposta la pena, sia soggetta a pena se l'atto fosse stato commesso sul suo territorio. 2. Qualora la sentenza si riferisca a due o piu' reati, non tutti in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato che emana la sentenza dovra' specificare quali pene si applicano a reati che soddisfino tali requisiti.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Lo Stato che emana la sentenza puo' chiedere ad un altro Stato Contraente di applicare la pena solo se una, o piu', delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) se la persona condannata ha la sua residenza abituale nell'altro Stato; b) se l'applicazione della pena nell'altro Stato e' suscettibile di migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata; c) se nel caso di pena privativa della liberta', la pena possa essere applicata a seguito dell'applicazione di un'altra pena privativa della liberta' che la persona condannata subisce o deve subire nell'altro Stato; d) se l'altro Stato e' lo Stato di origine della persona condannata e si e' dichiarato disposto ad assumersi la responsabilita' dell'esecuzione di tale pena; e) se esso ritiene di non poter esso stesso procedere all'esecuzione della pena, anche ricorrendo alla estradizione, e che lo possa l'altro Stato.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 L'esecuzione richiesta, in conformita' alle disposizioni che precedono, non puo' essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui: a) l'esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato richiesto; b) lo Stato richiesto consideri il reato per il quale e' stata pronunciata la condanna come avente natura politica o puramente militare; c) lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza, religione, nazionalita' o di opinioni politiche; d) l'esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato richiesto; e) l'atto sia gia' oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se lo Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto; f) le autorita' competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se e' gia' in corso; g) l'atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente; h) lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna; i) la richiesta si basi sull'articolo 5 e) e non soddisfi nessuna delle altre condizioni specificate in quell'articolo; j) lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di eseguire esso stesso la condanna; k) l'eta' della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale da non permetterne il processo nello Stato richiesto; l) la pena non possa essere applicata perche', ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, caduta in prescrizione; m) nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza di diritti.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Una richiesta di esecuzione non verra' eseguita, qualora la sua esecuzione fosse contraria ai principi riconosciuti nelle di posizioni della sezione 1 della Parte III della presente Convenzione.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1 e della riserva citata nel punto c) dell'Allegato I alla presente Convenzione, qualsiasi atto che interrompa o sospenda la prescrizione, attuato in modo valido dalle autorita' dello Stato che ha emanato la sentenza, sara' considerato dallo Stato richiesto come se avesse prodotto lo stesso effetto ai fini del computo della prescrizione secondo le proprie leggi.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 1. Una persona condannata, detenuta nello Stato richiedente, che sia stata trasferita nello Stato richiesto al fine dell'esecuzione della condanna non sara' processata, condannata o detenuta allo scopo di eseguire una condanna o un ordine di detenzione relativi a qualsiasi reato commesso precedentemente al suo trasferimento, se non per il reato per il quale e' stata imposta la condanna da eseguirsi, ne' puo', per qualsiasi altro motivo, subire limitazioni della sua liberta' personale, salvo che nei seguenti casi: a) se lo Stato che lo ha trasferito vi consente. Una richiesta di consenso dovra' essere all'uopo presentata, corredata di tutti i documenti pertinenti e di un verbale processuale di qualsiasi dichiarazione resa dalla persona detenuta riguardo al reato in questione. Il consenso verra' dato quando il reato per cui e' richiesto e' di per se' soggetto ad estradizione ai sensi della legislazione dello Stato che richiede l'esecuzione o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo a motivo della consistenza della pena; b) se la persona condannata, avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio dello Stato in cui e' stata trasferita, non lo abbia fatto entro 45 giorni dalla fine della sua detenzione, o se ha fatto ritorno in quel territorio dopo averlo lasciato. 2. Lo Stato richiesto dell'esecuzione della condanna puo', tuttavia, adottare qualsiasi misura necessaria per trasferire la persona dal suo territorio, o qualsiasi misura necessaria in base alle sue leggi, ivi incluso un processo in contumacia, per evitare qualsiasi effetto legale di prescrizione.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 1. L'esecuzione sara' regolata dalle leggi dello Stato richiesto e tale Stato sara' competente a prendere tutte le decisioni adeguate, quali quelle relative alla liberta' condizionale. 2. Soltanto lo Stato richiedente avra' il diritto di decidere in merito a qualsiasi domanda di revisione della condanna. 3. Entrambi gli Stati possono esercitare il diritto di amnistia o di grazia.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Dal momento in cui lo Stato che ha emanato la sentenza ne ha chiesto l'esecuzione non puo' piu' dare avvio, esso stesso, all'esecuzione della condanna che sia oggetto di tale richiesta. Lo Stato che ha emanato la sentenza puo', tuttavia, dare avvio all'esecuzione di una condanna che comporti la privazione della liberta', qualora la persona condannata sia gia' detenuta nel territorio di tale Stato al momento della presentazione della richiesta. 2. Il diritto di esecuzione verra' riattribuito allo Stato richiedente: a) se esso ritira la sua richiesta prima che lo Stato richiesto lo abbia informato circa la sua intenzione di intraprendere una azione relativamente alla richiesta; b) se lo Stato richiesto notifica un rifiuto di dar corso alla richiesta; c) se lo Stato richiesto rinuncia espressamente al suo diritto di dare esecuzione. Tale rinuncia sara' possibile solo se entrambi gli Stati interessati ne convengono, o se non e' piu' possibile l'esecuzione nello Stato richiesto. In quest'ultimo caso, una rinuncia fatta dallo Stato richiesto sara' vincolante.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 1. Le competenti autorita' dello Stato richiesto cesseranno l'esecuzione non appena vengano a conoscenza di qualsiasi grazia, amnistia o domanda di revisione della sentenza, o di qualsiasi altra decisione in forza di cui la pena cessa di essere eseguibile. Lo stesso dicasi rispetto all'esecuzione di una ammenda quando la persona condannata l'abbia pagata all'autorita' competente dello Stato richiedente. 2. Lo Stato richiedente dovra', senza indugio, informare lo Stato richiesto circa qualsiasi decisione o atto procedurale adottati nel suo territorio che provochino la decadenza dell'esecuzione, in conformita' con quanto previsto al paragrafo che precede.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 1. Il transito attraverso il territorio di uno Stato Contraente di una persona detenuta, che debba essere trasferita in un terzo Stato Contraente in applicazione della presente Convenzione, verra' concesso su richiesta dello Stato in cui la persona e' detenuta. Lo Stato di transito puo' chiedere che gli venga fornito qualsiasi documento appropriato prima di prendere una decisione in merito alla richiesta. La persona che dovra' essere trasferita restera' in custodia nel territorio dello Stato di transito, salvo che lo Stato da cui v1ene trasferita non ne richieda il rilascio. 2. Ad eccezione dei casi in cui il trasferimento viene richiesto in base all'articolo 34, qualsiasi Stato Contraente puo' rifiutare il transito: a) in base ai motivi citati all'articolo 6 b) e c); b) in base al fatto che la persona di cui trattasi e' un suo cittadino. 3. Se si ricorre al trasporto aereo, si applicheranno le seguenti disposizioni: a) ove non sia previsto un atterraggio, lo Stato da cui la persona deve essere trasferita puo' notificare allo Stato, il cui territorio verra' sorvolato, che la persona di cui trattasi viene trasferita in applicazione della presente Convenzione. Nel caso di un atterraggio imprevisto, tale notifica avra' l'effetto di una richiesta di arresto provvisorio come disposto nell'articolo 32, paragrafo 2, e dovra' essere presentata una richiesta formale di transito; b) ove sia previsto un atterraggio, verra' presentata una richiesta formale di transito.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Gli Stati Contraenti rinunceranno a chiedersi reciprocamente il rimborso di qualsiasi spesa derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 1. Tutte le richieste specificate nella presente Convenzione dovranno essere presentate per iscritto. Queste, e tutte le comunicazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, dovranno essere inviate o da parte del Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto; oppure, ove gli Stati Contraenti lo concordino, direttamente da parte delle autorita' dello Stato richiedente alle autorita' dello Stato richiesto. Esse saranno restituite attraverso lo stesso canale. 2. Nei casi urgenti, le richieste e le comunicazioni possono essere inviate attraverso l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL). 3. Qualsiasi Stato Contraente puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, notificare la sua intenzione di adottare altre regole rispetto alle comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 La richiesta di esecuzione sara' corredata dell'originale, o di copia autenticata, della decisione di cui viene chiesta l'esecuzione e di tutti gli altri documenti necessari. L'originale, o la copia autenticata, di tutto o parte del fascicolo processuale verra' inviata allo Stato richiesto, su sua domanda. L'autorita' competente dello Stato richiedente dovra' certificare la pena eseguibile.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 Qualora lo Stato richiesto consideri che le informazioni fornitegli dallo Stato richiedente non siano adeguate per permettergli di applicare la presente Convenzione, esso richiedera' le ulteriori informazioni necessarie. Esso puo' anche fissare un termine per il ricevimento di tali informazioni.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 1. Le autorita' dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorita' dello Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione. 2. Le autorita' dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno, trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che certifichi che la pena e' stata eseguita.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 1. Subordinatamente a quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, non verra' richiesta alcuna traduzione delle richieste ne' dei documenti che le accompagnino. 2. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi il diritto di chiedere che le richieste e i documenti ad esse inerenti siano accompagnati da una traduzione nella sua propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, o in quella lingua che esso stesso indichera'. Gli altri Stati Contraenti possono invocare la reciprocita'. 3. Il presente articolo non comportera' alcun pregiudizio alle disposizioni concernenti la traduzione delle richieste e dei documenti aJ esse inerenti che possono essere contenute in accordi o intese attualmente in vigore o che possano essere conclusi tra due o piu' Stati Contraenti.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Le prove e i documenti trasmessi, in applicazione della presente Convenzione, non hanno bisogno di essere autenticati.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, l'esecuzione di condanne in contumacia e di ordinanze penali sara' soggetta alle stesse norme di esecuzione delle altre sentenze. 2. Salvo per quanto disposto al paragrafo 3, una condanna in contumacia, ai fini della presente Convenzione, significa qualsiasi sentenza emanata da un tribunale in uno degli Stati Contraenti a seguito di un procedimento penale durante le cui udienze la persona condannata non era presente. 3. Senza alcun pregiudizio per quanto disposto agli articoli 25, paragrafo 2, 26 paragrafo 2 e 29, le seguenti sentenze verranno considerate emanate avendo ascoltato l'imputato: a) qualsiasi condanna in contumacia e qualsiasi ordinanza penale che siano state confermate o pronunciate nello Stato che ha emanato la sentenza a seguito dell'opposizione della persona condannata; b) qualsiasi condanna in contumacia emessa in appello, a condizione che l'appello contro la sentenza del tribunale di prima istanza sia stato presentato dalla persona condannata.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Ogni condanna in contumacia e ogni ordinanza penale che non siano ancora stati oggetto di appello o d'opposizione possono, non appena siano state pronunciate, essere trasmesse allo Stato richiesto al fine di notifica ed eventuale esecuzione.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. Qualora lo Stato richiesto ritenga opportuno intraprendere un'azione in merito alla richiesta per eseguire una ordinanza in contumacia o un'ordinanza penale, occorrera' notificare personalmente la persona condannata della decisione pronunciata nello Stato richiedente. 2. L'atto di notifica della persona condannata dovra' anche contenere le seguenti informazioni: a) che e' stata presentata una richiesta d'esecuzione in conformita' alla presente Convenzione; b) che la sola strada cui potra' far ricorso e' un'opposizione, come previsto all'articolo 24 della presente Convenzione; c) che l'opposizione deve essere inoltrata a quell'autorita' che sara' specificata, e che tale opposizione, al fine di poter essere accettata, dovra' conformarsi alle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, e che la persona condannata puo' chiedere di essere ascoltata dalle autorita' dello Stato che ha emanato la sentenza; d) che, ove non venisse inoltrata alcuna opposizione entro i termini stabiliti, la sentenza, al fine della completa applicazione della presente Convenzione, verra' considerata come emanata dopo aver ascoltato l'imputato. 3. Una copia della notifica dovra' essere inviata immediatamente all'autorita' che ne ha richiesto l'esecuzione.
Convenzione-art. 24
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