LEGGE 16 maggio 1977, n. 306
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IX della convenzione stessa.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION UNIVERSELLE SUR LE DROIT D'AUTEUR REVISEE A PARIS LE 24 JUILLET 1971 Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE UNIVERSALE SUL DIRITTO D'AUTORE RIVEDUTA A PARIGI IL 24 LUGLIO 1971 Gli Stati contraenti, Desiderosi di assicurare in tutti i paesi la protezione dei diritti degli autori sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, Convinti che regime di protezione del diritto d'autore adeguato a tutte le nazioni ed espresso in una Convenzione universale, in aggiunta ai sistemi internazionali gia' in vigore e senza danneggiarli, e' di natura tale da assicurare il rispetto dei diritti della persona umana e da favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti, Persuasi che un tale regime universale di protezione dei diritti degli autori facilitera' la diffusione delle opere dell'ingegno e contribuira' a una migliore comprensione internazionale, Hanno deciso di rivedere la Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 (qui di seguito denominata "la Convenzione del 1952") e, di conseguenza, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ogni Stato contraente si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare di tali diritti sulle opere letterarie, scientifiche e artistiche, quali gli scritti, le opere musicali, drammatiche e cinematografiche, le pitture, le incisioni e le sculture.
Convenzione-art. II
Articolo II 1. Le opere pubblicate dei cittadini di ogni Stato contraente nonche' le opere pubblicate per la prima volta sul territorio di detto Stato godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che questo altro Stato accorda alle opere dei suoi cittadini pubblicate per la prima volta sul suo territorio, nonche' della protezione particolare accordata dalla presente Convenzione. 2. Le opere non pubblicate dei cittadini di ogni Stato contraente godono, in ogni altro Stato contraente, della protezione che questo altro Stato accorda alle opere non pubblicate dei suoi cittadini, nonche' della protezione particolare accordata dalla presente Convenzione. 3. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, ogni Stato contraente puo', in base alle disposizioni della propria legislazione interna, assimilare ai suoi cittadini ogni persona domiciliata sul territorio di tale Stato.
Convenzione-art. III
Articolo III 1. Ogni Stato contraente che, in base alla propria legislazione interna, richieda, come condizione per la protezione dei diritti d'autore, l'adempimento di formalita' quali deposito, registrazione, menzione, certificati notarili, pagamento di tasse, fabbricazione e pubblicazione sul territorio nazionale, deve considerare tali esigenze soddisfatte per qualsiasi opera protetta ai sensi della presente Convenzione, pubblicata per la prima volta fuori del territorio di tale Stato e il cui autore non e' un suo cittadino se, fin dalla prima pubblicazione di tale opera, tutti gli esemplari dell'opera pubblicata con l'autorizzazione dell'autore o di qualsiasi altro titolare dei suoi diritti portano il simbolo C accompagnato dal nome del titolare del diritto d'autore e dall'indicazione dell'anno della prima pubblicazione; il simbolo, il nome e l'anno devono essere apposti in modo e luogo tali da indicare chiaramente che il diritto d'autore e' riservato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono ad uno Stato contraente di sottoporre a formalita' o ad altre condizioni, al fine di assicurare l'acquisizione e il godimento del diritto d'autore, le opere pubblicate per la prima volta sul suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, qualunque sia il luogo della pubblicazione di tali opere. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono ad uno Stato contraente di esigere da una persona che stia in giudizio di adempiere, ai fini del processo, alle norme di procedura quali l'assistenza dell'attore da parte di un avvocato che eserciti in quello Stato e il deposito da parte dell'attore di un esemplare dell'opera presso il tribunale o un ufficio amministrativo o presso ambedue. Tuttavia la mancata soddisfazione di tali obblighi non inficia la validita' del diritto d'autore. Non puo' essere imposto ad un cittadino di un altro Stato contraente alcuno di questi obblighi, se tale obbligo non e' imposto ai cittadini dello Stato nel quale e' richiesta la protezione. 4. In ciascun Stato contraente devono essere assicurati i mezzi giuridici per proteggere senza formalita' le opere non pubblicate dei cittadini degli altri Stati contraenti. 5. Se uno Stato contraente concede piu' di un periodo di protezione e se il primo periodo e' di durata superiore ad uno dei tempi minimi previsti all'articolo IV della presente Convenzione, tale Stato ha la facolta' di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne il secondo periodo di protezione e i periodi successivi.
Convenzione-art. IV
Articolo IV 1. La durata della protezione dell'opera e' regolata dalla legge dello Stato contraente in cui e' richiesta la protezione conformemente alle disposizioni dell'articolo II e del presente articolo. 2. a) La durata della protezione per le opere protette dalla presente Convenzione non sara' inferiore a un periodo che comprende la vita dell'autore e venticinque anni successivi alla sua morte. Tuttavia lo Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio, avra' ridotto tale termine, per determinate categorie di opere, ad un periodo che s'inizi dalla prima pubblicazione dell'opera, avra' la facolta' di conservare tali deroghe e di estenderle ad altre categorie. Per tutte queste categorie, la durata della protezione non sara' inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione. b) Ogni Stato contraente che, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione sul suo territorio, non calcoli la durata della protezione in base alla vita dell'autore, avra' la facolta' di calcolare tale durata a partire dalla prima pubblicazione dell'opera o, se del caso, dalla registrazione di quest'opera precedente alla sua pubblicazione; la durata della protezione non sara' inferiore a venticinque anni a partire dalla data della prima pubblicazione o, se del caso, dalla registrazione dell'opera anteriore alla pubblicazione. c) Se la legislazione dello Stato contraente prevede due o piu' periodi consecutivi di protezione, la durata del primo periodo non sara' inferiore alla durata di uno dei periodi minimi specificata alle precedenti lettere a) e b). 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano alle opere fotografiche, ne' alle opere di arti applicate. Tuttavia, negli Stati contraenti che proteggono le opere fotografiche e, quali opere artistiche, le opere di arti applicate, la durata della protezione non sara', per queste opere, inferiore a dieci anni. 4. a) Nessuno Stato contraente avra' l'obbligo di assicurare la protezione di un'opera per una durata superiore a quella stabilita per la categoria a cui essa appartiene, se si tratta di un'opera non pubblicata, dalla legge dello Stato contraente di cui l'autore e' cittadino e, se si tratta di una opera pubblicata, dalla legge dello Stato contraente in cui tale opera e' stata pubblicata per la prima volta. b) Ai fini della applicazione della lettera a) se la legislazione di uno Stato contraente prevede due o piu' periodi consecutivi di protezione, la durata della protezione accordata da tale Stato e' considerata la somma di tali periodi. Tuttavia, se per un motivo qualsiasi un'opera determinata non e' protetta da tale Stato durante il secondo periodo o uno dei periodi seguenti, gli altri Stati contraenti non hanno l'obbligo di proteggere tale opera durante il secondo periodo o i periodi successivi. 5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4, l'opera di un cittadino di uno Stato contraente pubblicata per la prima volta in uno Stato non contraente sara' considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato contraente di cui l'autore e' cittadino. 6. Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo 4, in caso di pubblicazione simultanea in due o piu' Stati contraenti, l'opera sara' considerata come pubblicata per la prima volta nello Stato che accorda la protezione meno lunga. E' considerata come pubblicata simultaneamente in piu' paesi ogni opera che sia apparsa in due o piu' paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.
Convenzione-art. IV-bis
Articolo IV-bis 1. I diritti contemplati nell'articolo I comprendono i diritti fondamentali che assicurano la protezione degli interessi patrimoniali dell'autore, in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con qualsiasi mezzo, la rappresentazione e l'esecuzione pubbliche e la radiodiffusione. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle opere protette dalla presente Convenzione, sia nella loro forma originale, sia in una forma riconoscibile come derivata dall'opera originale. 2. Tuttavia ogni Stato contraente puo', secondo la propria legislazione nazionale, apportare eccezioni, non contrarie allo spirito e alle disposizioni della presente Convenzione, ai diritti menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati che facciano eventualmente uso di tale facolta' dovranno tuttavia accordare a ciascuno dei diritti ai quali sia fatta eccezione un livello ragionevole di protezione effettiva.
Convenzione-art. V
Articolo V 1. I diritti di cui all'articolo I comprendono il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di autorizzare a fare e pubblicare la traduzione delle opere protette ai sensi della presente Convenzione. 2. Tuttavia ogni Stato contraente puo', in base alla propria legislazione nazionale, limitare il diritto di traduzione degli scritti, conformandosi pero' alle disposizioni seguenti: a) Se, alla scadenza di un periodo di sette anni dalla data della prima pubblicazione di uno scritto, la traduzione di questo scritto non e' stata pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, da parte del titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, ogni cittadino di tale Stato contraente potra' ottenere dall'autorita' competente di questo Stato una licenza non esclusiva per tradurre l'opera in questa lingua e pubblicare l'opera cosi' tradotta. b) Tale licenza potra' essere accordata soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato in cui e' stata fatta la richiesta, dimostri di aver chiesto al titolare del diritto di traduzione l'autorizzazione di tradurre e di pubblicare la traduzione e, dopo debita diligenza da parte sua, di non aver potuto rintracciare il titolare del diritto d'autore e ottenere la sua autorizzazione. Alle stesse condizioni la licenza potra' essere inoltre accordata se, per una traduzione gia' pubblicata in una lingua di uso comune nello Stato contraente, le edizioni sono esaurite. c) Se il titolare del diritto di traduzione non ha potuto essere rintracciato da parte del richiedente, quest'ultimo deve inviare copie della sua richiesta all'editore il cui nome figura sull'opera e al rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di cui il titolare del diritto di traduzione e' cittadino, se la nazionalita' del titolare del diritto di traduzione e' conosciuta, o all'organismo che puo' essere stato designato dal governo di detto Stato. La licenza non potra' essere accordata prima della scadenza di due mesi dall'invio delle copie della richiesta. d) La legislazione nazionale adottera' le misure appropriate per assicurare al titolare del diritto di traduzione un equo compenso conforme agli usi internazionali nonche' il pagamento e il trasferimento di tale compenso, e per garantire una corretta traduzione dell'opera. e) Il titolo e il nome dell'autore dell'opera originale devono essere stampati anche su tutti gli esemplari della traduzione pubblicata. La licenza sara' valida soltanto per l'edizione sul territorio dello Stato contraente in cui e' stata richiesta tale licenza. L'importazione e la vendita degli esemplari in un altro Stato contraente sono possibili se la lingua di uso comune in quello Stato e' identica a quella in cui e' stata tradotta l'opera, se la sua legislazione interna ammette la licenza e se nessuna disposizione in vigore in quello Stato ne vieta l'importazione e la vendita; l'importazione e la vendita sul territorio di uno Stato contraente in cui non esistano le precedenti condizioni sono regolate dalla legislazione di detto Stato e dagli accordi dallo stesso conclusi. La licenza non potra' essere ceduta dal suo beneficiario. f) La licenza non puo' essere accordata nel caso in cui l'autore abbia ritirato dalla circolazione gli esemplari dell'opera.
Convenzione-art. V-bis
Articolo V-bis 1. Ogni Stato contraente che sia considerato paese in via di sviluppo, conformemente alla pratica stabilita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, puo', mediante notifica depositata presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato "il Direttore generale") al momento della sua ratifica, accettazione o adesione, o successivamente, avvalersi di tutte o parte delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater. 2. Ogni notifica depositata in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 restera' in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o per quella parte di tale periodo decennale che sia rimasto da trascorrere alla data del deposito della notifica, e potra' essere rinnovata in tutto o in parte per altri periodi decennali se, in un periodo compreso fra il quindicesimo e il terzo mese prima della scadenza del periodo decennale in corso, lo Stato contraente depositi una nuova notifica presso il Direttore generale. Possono essere inoltre depositate notifiche per la prima volta durante tali nuovi periodi decennali conformemente alle disposizioni del presente articolo. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, uno Stato contraente che ha cessato di essere considerato paese in via di sviluppo secondo la definizione del paragrafo 1 non e' piu' abilitato a rinnovare la notifica che ha depositato ai sensi dei paragrafi 1 o 2 e, sia che annulli o non annulli ufficialmente tale notifica, tale Stato perdera' la possibilita' di avvalersi delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater alla scadenza del periodo decennale in corso, o tre anni dopo che abbia cessato di essere considerato paese in via di sviluppo, dovendo essere applicato il periodo che scade piu' tardi. 4. Gli esemplari di un'opera, gia' prodotti in virtu' delle eccezioni previste agli articoli V-ter e V-quater, potranno continuare ad essere messi in circolazione dopo la scadenza del periodo per il quale le notifiche ai sensi del presente articolo hanno avuto effetto, e fino al loro esaurimento. 5. Ogni Stato contraente, che ha depositato una notifica conformemente all'articolo XIII concernente l'applicazione della presente Convenzione ad un paese o territorio particolare la cui situazione puo' essere considerata analoga a quella degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, puo' anche, per quanto riguarda tale paese o territorio, depositare notifiche di eccezioni e di rinnovi ai sensi del presente articolo. Durante il periodo in cui tali notifiche sono in vigore le disposizioni degli articoli V-ter e V-quater possono essere applicate a detto paese o territorio. Qualsiasi invio di esemplari da detto paese o territorio allo Stato contraente verra' considerato come esportazione ai sensi degli articoli V-ter e V-quater.
Convenzione-art. V-ter
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.