LEGGE 1 giugno 1977, n. 337
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La lettera a) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituita dalla seguente: "a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, capo di stato maggiore, segretario generale, comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della Repubblica, capo di gabinetto di Ministro. Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle forze armate;". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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