LEGGE 9 giugno 1977, n. 338
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai militari di leva residenti all'estero che vengono in Italia ad adempiere l'obbligo del servizio militare in base alla legge 8 giugno 1966, n. 433, è concesso per una sola volta nel corso della ferma il rimborso delle spese di viaggio, col mezzo più economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza. Le spese sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
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