DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1977, n. 339
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
Vista la legge 12 gennaio 1977, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il sesto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' abrogato.
Art. 2
L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "La corrispondenza telefonica dei condannati e degli internati con i familiari ed i conviventi e' autorizzata dalla direzione dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni. L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere concessa, oltre i limiti ivi stabiliti, in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso il ricorso ai colloqui e alla corrispondenza epistolare o telegrafica. La corrispondenza telefonica con altre persone puo' essere consentita solo quando vi siano eccezionali ragioni di urgenza. In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le occorrenze. Il detenuto o l'internato che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorita' competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica e' di sei minuti. In ogni caso, la conversazione telefonica e' ascoltata ed eventualmente registrata a mezzo di idonee apparecchiature. Le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono date con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento di autorizzazione di corrispondenza telefonica con persone diverse dai familiari e dai conviventi e' trasmesso in copia al Ministero. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese dell'interessato. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato puo' essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempreche' non ostino particolari motivi di cautela".
Art. 3
L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "Qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica, il detenuto o l'internato, anche in semiliberta', riceva un utile finanziario, su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, primo, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della legge".
Art. 4
L'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "I permessi preveduti dal primo e secondo comma dell'art. 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed e' in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalita' del soggetto e all'indole del reato di cui e' imputato o per il quale e' stato condannato. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalita' del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorita' giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore puo' essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario. Le operazioni di scorta sono effettuate, su richiesta della direzione, dall'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, e dell'autorita' di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati".
Art. 5
Gli ultimi due commi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono sostituiti dai seguenti: "Il direttore convoca al piu' presto il consiglio di disciplina per l'inizio del procedimento disciplinare. La durata della misura cautelare non puo' comunque eccedere i dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata".
Art. 6
L'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "Le richieste per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati. Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorita' giudiziaria sono, in ogni caso, inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri. L'esecuzione dei servizi indicati nei commi precedenti e' effettuata dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di pubblica sicurezza con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti".
Art. 7
Il secondo comma dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "I trasferimenti per motivi di giustizia diversi da quelli indicati nel comma successivo sono richiesti dalla competente autorita' giudiziaria, rispettivamente, all'ispettore distrettuale e al Ministero, che vi provvedono senza indugio". Dopo tale comma, e' inserito il seguente: "I trasferimenti per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorita' giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone l'ispettore distrettuale e il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti per la comparizione davanti alle sezioni di sorveglianza. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza".
Art. 8
Dopo l'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono aggiunti i seguenti: "All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il peculio e gli oggetti di sua proprieta'. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo piu' breve possibile. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia stata possibile la restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla cassa delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della restituzione all'interessato".
Art. 9
Il primo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese di procedimento e, di mantenimento, che il condannato o l'internato non sia stato in grado di rimborsare, deve essere presentata nel mese che precede la dimissione e, comunque, non oltre i tre mesi successivi".
Art. 10
Il secondo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "Le somme dovute alla cassa delle ammende e alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto devono essere versate integralmente, senza alcuna ritenuta a qualsiasi titolo, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del Tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto".
Art. 11
null
Art. 12
Il secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "Nell'elenco sono iscritti professionisti, che siano di condotta incensurata e di eta' non inferiore agli anni venticinque. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare idonei a svolgere la loro attivita' nello specifico settore penitenziario. L'idoneita' e' accertata dal Ministero attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline prevedute dal quarto comma dell'art. 80 della legge".
Art. 13
L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, il presidente della corte di appello, nomina, all'inizio di ciascun anno giudiziario, per la composizione della sezione di sorveglianza, gli esperti effettivi e quelli supplenti".
LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 22
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