LEGGE 2 maggio 1977, n. 342

Type Legge
Publication 1977-05-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 della convenzione stessa.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 concernente la procedura civile Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di facilitare nei rapporti reciproci fra i due Stati l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 concernente la procedura civile, hanno deciso di concludere una Convenzione aggiuntiva. A tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore d'Italia in Austria Dr. ANDREA CAGIATI; Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: il Ministro Federale degli affari esteri Dr. ERICH BIELKA i quali, essendosi scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. I cittadini di ciascuno dei due Stati godono, nel territorio dell'altro, di uguale trattamento dei cittadini di quest'ultimo, per quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni. A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali, e possono stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei cittadini dello altro Stato.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2. I cittadini di uno dei due Stati, che divengano parte in un giudizio nel territorio dell'altro, non possono essere obbligati a prestare cauzioni o deposito a qualsiasi titolo, a causa della loro condizione di straniero o della mancanza di domicilio o residenza nel territorio dello Stato ove ha luogo il processo.

Convenzione - art. 3

ARTICOLo 3. (1) Ciascuno dei due Stati concede alle persone giuridiche, che esso considera come appartenenti all'altro Stato, lo stesso trattamento che gli articoli 1 e 2 della presente Convenzione prevedono per i cittadini di quest'ultimo. (2) Il comma primo si applica anche alle societa' che, secondo il diritto dello Stato al quale appartengono, possono stare in giudizio senza possedere personalita' giuridica.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. (1) Le richieste di notifica di atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale e le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali richieste possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dell'altro Stato. Le richieste devono essere dirette alla pretura (Bezirksgericht) competente del luogo in cui la notifica deve essere effettuata. (2) Le richieste, gli atti da notificare e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatti nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente. (3) La traduzione prevista dall'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 puo' essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5. I due Stati non si oppongono a che gli atti, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4, vengano notificati a mezzo dei rappresentanti diplomatici o consolari, ovvero, direttamente a mezzo della posta.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6. (1) Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale nonche' le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali rogatorie possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dello altro Stato. Le commissioni rogatorio devono essere dirette alla pretura (Bezirksgericht) competente del luogo in cui la commissione devo essere eseguita. (2) Le commissioni rogatorie e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatte nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7. Le disposizioni dell'articolo 6 non escludono la facolta' di ciascuno dei due Stati di far eseguire da propri agenti diplomatici o consolari le commissioni rogatorie che si riferiscono all'assunzione di dichiarazioni dei loro cittadini. In caso di dubbio, la nazionalita' della persona di cui si deve ricevere la dichiarazione sara' determinata in conformita' alla legge dello Stato in cui deve essere espletata la commissione rogatoria.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8. In caso di incompetenza dell'autorita' richiesta, quest'ultima trasmette d'ufficio la commissione rogatoria all'autorita' competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione di questo ultimo.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9. La competenza esclusiva dei tribunali dello Stato richiesto non e' motivo per il rifiuto della notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e della esecuzione delle commissioni rogatorie che vertono su affari compresi in tale competenza.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10. L'autorita' richiedente deve essere informata tempestivamente del giorno, dell'ora e del luogo in cui la commissione rogatoria sara' eseguita. Detta comunicazione deve essere inviata direttamente all'autorita' richiedente.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11. Le richieste di dichiarare esecutive le decisioni relative alle spese processuali, a norma dell'articolo 18 della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, possono essere presentate direttamente dalle parti interessate al tribunale competente.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12. Per l'applicazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 1. deve essere prodotta: a) se la decisione e' stata pronunciata in Italia, un'attestazione del cancelliere comprovante che la decisione stessa ha efficacia di posa giudicata per mancanza o rigetto di impugnazione; b) se la decisione e' stata pronunciata in Austria, un'attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia di cosa giudicata. 2. La competenza dell'autorita' che rilascia l'attestazione menzionata al paragrafo 1, non deve essere certificata da altra autorita'. 3. La traduzione del dispositivo della decisione e dell'attestazione menzionata al paragrafo 1, redatta nella lingua dell'autorita' richiesta, puo' essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13. I Ministeri della giustizia dei due Stati si forniranno reciprocamente a domanda le informazioni necessarie nell'ambito di procedure in materia civile e commerciale, sulle disposizioni di legge che sono o che sono state in vigore nel proprio Stato.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14. (1) Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio, e che siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro autenticita', degli atti pubblici formati in tale Stato senza necessita' di alcuna legalizzazione o formalita' analoga. (2) Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due Stati e la cui autenticita' sia attestata da un tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalita' analoga.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, cessa di avere vigore la Convenzione fra l'Italia e l'Austria sull'assistenza giudiziaria del 6 aprile 1922, per quanto attiene alla materia civile e commerciale.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o la applicazione della presente Convenzione, che insorgesse tra i due Stati, sara' regolata per via diplomatica.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17. (1) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. (2) La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. (3) Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la Convenzione mediante notifica scritta. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui e' stata notificata all'altro Stato. (4) La presente Convenzione cessa di aver vigore se la Convenzione dell'Aia del 1 marzo 1954 concernente la procedura civile cessa di aver vigore tra i due Stati. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Vienna il 30 giugno 1975, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede. Per il Presidente della Repubblica italiana: ANDREA CAGIATI. Per il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: ERICH BIELKA. Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

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