LEGGE 2 maggio 1977, n. 347
La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' approvato lo scambio di note tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, effettuato a Ottawa il 29 ottobre 1974.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di note stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE tra l'Italia e il Canada per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione aerea Ottawa, 29 ottobre 1974 Ottawa, le 29 octobre 1974 Excellence, Parte di provvedimento in formato grafico Ottawa, 29 ottobre 1974. Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data 29 ottobre 1974 del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni tra i rappresentanti dei nostri due Governi relative alla conclusione di un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e di proporre che la materia sia regolata dalle seguenti disposizioni: 1) i redditi realizzati da un'impresa canadese in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale saranno esentati da qualsiasi imposta sui redditi o sugli utili da parte dello Stato italiano; 2) i redditi realizzati da un'impresa italiana in dipendenza dello esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale saranno esentati da qualsiasi imposta sui redditi o sugli utili da parte del Governo del Canada; 3) le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) saranno anche applicate ai redditi realizzati, in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, da un'impresa canadese o da un'impresa italiana che partecipano ad un "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio; 4) a meno che il contesto non richieda diversamente, l'espressione: a) "impresa canadese" designa il Governo del Canada ed ogni suo ente, una persona fisica residente agli effetti delle imposte sul reddito in Canada e non residente agli stessi effetti in Italia ed ogni altra persona o associazione di persone aventi o no personalita' giuridica, conformemente alla legislazione del Canada o, di una sua provincia ed avente la sede della direzione effettiva in Canada; b) (Impresa italiana" designa il Governo italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, una persona fisica residente agli effetti delle imposte sul reddito in Italia e non residente agli stessi effetti in Canada ed ogni altra persona o associazione di persone, avente o no personalita' giuridica, costituita conformemente alla legislazione italiana ed avente la sede della direzione effettiva in Italia; c) "Esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto per via aerea di persone, bestiame, merci o posta svolta da proprietari o esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio ed ogni altra attivita' direttamente connessa con tale trasporto; d) "Traffico internazionale" designa ogni trasporto effettuato a mezzo di aeromobili da impresa italiana o canadese, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nel territorio italiano o in quello canadese; Sua Eccellenza Allan J. Mac Eachen SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI. 5) ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni da parte delle autorita' fiscali di ciascuno degli Stati contraenti, le espressioni non diversamente definite avranno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto delle disposizioni stesse, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. Qualora il Governo italiano accetti le proposte sopraindicate, ho l'onore di proporre che la presente Nota, il cui testo nelle lingue inglese e francese e' ugualmente autentico, e quella di risposta di Vostra Eccellenza, il cui testo sara' autentico nella lingua italiana, costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo canadese. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della notifica reciproca da parte dei due Governi contraenti, mediante successivo Scambio di Note, dell'avvenuta approvazione interna di cui ciascuno di essi avesse bisogno per dare esecuzione al presente Accordo. Resta inteso che le disposizioni previste ai paragrafi 1), 2) e 3) avranno effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati negli anni aventi inizio il primo gennaio 1970 o successivamente a tale data. Il presente Accordo potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante notifica per iscritto della denuncia all'altro Governo entro il 30 giugno di ogni anno solare. In tal caso esso cessera' di avere effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati negli anni che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata effettuata la notifica". In proposito ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede. Prego Vostra Eccellenza di accettare le espressioni della mia piu' alla considerazione. MAURIZIO DE STROBEL Ambasciatore d'Italia Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI
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