LEGGE 9 giugno 1977, n. 358
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXI della convenzione stessa.
Art. 3
Con riferimento al programma Ariane, di cui all'articolo 1, lettera f), della legge 1 aprile 1975, n. 174, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-surSeine negli anni 1971-1973, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il periodo 1976-1980, relativa alla partecipazione italiana alle spese di gestione della base di lancio di Kourou (Guyana). La contribuzione sara' erogata nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.
Art. 4
In conformita' di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all'articolo 1 della richiamata legge 1 aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1976 e 1977 restano imputate alle disponibilita' previste dall'articolo 2 della citata legge 6 agosto 1974, n. 390. Con apposita disposizione, da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1977, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.
Art. 5
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Nel limite di detto importo il beneficio e' applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convenzione - art. I
CONVENZIONE ISTITUTIVA DI UNA AGENZIA SPAZIALE EUROPEA Gli Stati contraenti della presente Convenzione, Considerando che l'ampiezza delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attivita' relative al campo spaziale e' tale da superare le possibilita' individuali dei Paesi europei; Considerando la Risoluzione della Conferenza Spaziale Europea adottata il 20 dicembre 1972 e confermata dalla Conferenza Spaziale Europea il 31 luglio 1973, che decide di creare una nuova organizzazione, chiamata "Agenzia Spaziale Europea", derivante dall'Organizzazione europea per le Ricerche spaziali e dall'Organizzazione europea per la messa a punto e la costruzione di vettori spaziali, e che un'integrazione dei programmi spaziali nazionali europei, per quanto ragionevolmente possibile approfondita e rapida, verra' ricercata per realizzare un programma spaziale europeo; Desiderando proseguire e potenziare la cooperazione europea, a fini esclusivamente pacifici, nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle relative applicazioni, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni; Desiderando, per conseguire tali scopi, istituire un'organizzazione spaziale europea unica che consenta di accrescere l'efficacia globale dello sforzo spaziale europeo, con una migliore utilizzazione delle risorse attualmente destinate allo spazio, e definire un programma spaziale europeo, avente fini esclusivamente pacifici; Convengono quanto segue: Articolo I Istituzione dell'Agenzia 1. Con la presente Convenzione e' istituita un'organizzazione europea, chiamata "Agenzia Spaziale Europea", qui appresso denominata "l'Agenzia". 2. I Membri dell'Agenzia, qui appresso denominati gli "Stati membri", sono gli Stati contraenti della presente Convenzione conformemente agli articoli XX e XXII. 3. Tutti gli Stati membri partecipano alle attivita' obbligatorie indicate all'articolo V, 1 a) e contribuiscono alle spese comuni fisse dell'Agenzia menzionate nell'Allegato II. 4. La sede dell'Agenzia e' situata nella regione di Parigi.
Convenzione - art. II
Articolo II Scopo L'Agenzia ha lo scopo di assicurare e sviluppare, a fini esclusivamente pacifici, la cooperazione fra Stati europei nel campo della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni: a) elaborando e mettendo in opera una politica spaziale europea a lungo termine, raccomandando agli Stati membri degli obiettivi in materia spaziale e concertando le politiche degli Stati membri nei confronti di altre organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali; b) elaborando e mettendo in opera attivita' e programmi nel campo spaziale; c) coordinando il programma spaziale europeo e i programmi nazionali, nonche' integrando questi ultimi progressivamente, e per quanto possibile completamente, nel programma spaziale europeo, con particolare riguardo allo sviluppo di satelliti di applicazioni; d) elaborando e mettendo in opera la politica industriale appropriata al suo programma e raccomandando agli Stati membri una politica industriale coerente.
Convenzione - art. III
Articolo III Informazioni e dati 1. Gli Stati membri e l'Agenzia facilitano lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche relative ai settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle loro applicazioni spaziali, restando inteso che nessuno Stato membro e' obbligato a comunicare un'informazione ottenuta al di fuori dell'Agenzia quando ritiene che cio' sia incompatibile con le esigenze della sua sicurezza, con le clausole dei suoi accordi con terzi o con le condizioni in base alle quali ha ottenuto detta informazione. 2. L'Agenzia, assicurando l'esecuzione delle attivita' indicate nell'articolo V, cura che i loro risultati scientifici siano pubblicati o, comunque, resi ampiamente accessibili dopo la loro utilizzazione da parte dei ricercatori responsabili degli esperimenti. I dati spogliati che ne risultano sono di proprieta' dell'Agenzia. 3. Nella stipulazione dei contratti o nella conclusione degli accordi, l'Agenzia si riserva, per quanto concerne le invenzioni e i dati tecnici che ne derivano, i diritti appropriati alla salvaguardia dei suoi interessi, di quelli degli Stati membri partecipanti al programma considerato, e di quelli delle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione. Questi diritti comportano, specialmente, diritti di accesso, di comunicazione e di utilizzazione. Queste invenzioni e dati tecnici sono portati a conoscenza degli Stati partecipanti. 4. Le invenzioni e i dati tecnici che sono di proprieta' dell'Agenzia vengono comunicati agli Stati membri, che per esigenze proprie e a titolo gratuito, possono utilizzarli nonche' farli utilizzare dalle persone fisiche o giuridiche sottoposte alla loro giurisdizione. 5. Le norme particolareggiate di applicazione delle disposizioni che precedono sono adottate dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
Convenzione - art. IV
Articolo IV Scambi di persone Gli Stati membri facilitano gli scambi di persone la cui attivita' si riferisce ai settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti compatibili con l'applicazione generale delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonche' l'uscita dal medesimo.
Convenzione - art. V
Articolo V Attivita' e programmi 1. Le attivita' dell'Agenzia comprendono attivita' obbligatorie, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, e attivita' facoltative, alle quali partecipano tutti gli Stati membri, salvo quelli che formalmente si dichiarano non interessati a parteciparvi. a) in relazione alle attivita' obbligatorie, l'Agenzia: i) assicura l'esecuzione delle attivita' di base, quali l'insegnamento, la documentazione, lo studio di progetti futuri e i lavori di ricerca tecnologica; ii) assicura l'elaborazione e l'esecuzione di un programma scientifico comprendente satelliti e altri sistemi spaziali; iii) raccoglie e dirama agli Stati membri le informazioni pertinenti, segnala le lacune o le ripetizioni, fornisce consigli e assistenza in vista dell'armonizzazione dei programmi internazionali e nazionali; iv) mantiene regolari contatti con gli utilizzatori di tecniche spaziali e si informa delle loro esigenze. b) In relazione alle attivita' facoltative, l'Agenzia assicura, conformemente alle disposizioni dell'Allegato III l'esecuzione di programmi che, in particolare, possono comprendere: i) lo studio, lo sviluppo, la costruzione, il lancio, la messa in orbita e il controllo di satelliti e di altri sistemi spaziali; ii) lo studio, lo sviluppo, la costruzione e la messa in opera di mezzi di lancio e di sistemi di trasporto spaziali. 2. Nel campo delle applicazioni spaziali, l'Agenzia puo', eventualmente, assicurare attivita' operative alle condizioni che sono definite dal Consiglio a maggioranza di tutti gli Stati membri. A tale titolo, l'Agenzia: a) mette a disposizione degli organismi di sfruttamento interessati le proprie installazioni che possano loro essere utili; b) assicura, eventualmente, per conto degli organismi di sfruttamento interessati, il lancio, la messa in orbita e il controllo dei satelliti operativi di applicazioni; c) svolge ogni altra attivita' che possa esser richiesta dagli utilizzatori e approvata dal Consiglio. I costi di queste attivita' operative sono sostenuti dagli utilizzatori interessati. 3. In relazione al coordinamento ed all'integrazione dei programmi menzionati all'articolo II c), l'Agenzia viene tempestivamente informata dagli Stati membri dei progetti relativi a nuovi programmi spaziali, facilita' le consultazioni fra gli Stati membri, procede a tutte le valutazioni necessarie e formula regole appropriate che sono adottate dal Consiglio all'unanimita' di tutti gli Stati membri. Gli obiettivi e le procedure per l'internazionalizzazione dei programmi figurano nell'Allegato IV.
Convenzione - art. VI
Articolo VI Installazioni e servizi 1. Per l'esecuzione dei programmi che le sono affidati, l'Agenzia: a) mantiene la capacita' interna necessaria alla preparazione ed alla supervisione dei suoi compiti e, a tal fine, realizza e fa funzionare gli stabilimenti e le installazioni necessari alle sue attivita'; b) puo' stipulare accordi speciali per consentire che istituzioni nazionali degli Stati membri eseguano determinate parti dei suoi programmi o vi cooperino, ovvero per prendere direttamente a suo carico la gestione di talune installazioni nazionali. 2. Nella realizzazione dei loro programmi, gli Stati membri e l'Agenzia si adoperano al fine di utilizzare nel modo migliore e con priorita' le loro installazioni esistenti ed i loro servizi disponibili, nonche' di pervenire alla loro razionalizzazione; in conseguenza, non creano ulteriori installazioni o servizi se non dopo aver esaminato la possibilita' di far ricorso ai mezzi esistenti.
Convenzione - art. VII
Articolo VII Politica industriale 1. La politica industriale che l'Agenzia ha il compito di elaborare e di metter in opera, ai sensi dell'articolo II d), deve essere concepita specialmente in modo da: a) rispondere, in modo economicamente efficiente, alle esigenze del programma spaziale europeo e dei programmi spaziali nazionali coordinati; b) migliorare la competitivita' dell'industria europea nel mondo, sostenendo e sviluppando la tecnologia spaziale e incoraggiando la razionalizzazione e lo sviluppo di una struttura industriale adeguata alle esigenze del mercato, utilizzando, in primo luogo, il potenziale industriale gia' esistente di tutti gli Stati membri; c) garantire che tutti gli Stati membri partecipino, in equa misura rispetto al loro contributo finanziario, alla messa in opera del programma spaziale europeo e al connesso sviluppo della tecnologia spaziale; in particolare, l'Agenzia, per l'esecuzione dei suoi programmi, accorda, nei limiti del possibile, la preferenza alle industrie della totalita' degli Stati membri, le quali ricevono le piu' ampie possibilita' di partecipare ai lavori di interesse tecnologico intrapresi per suo conto; d) beneficiare dei vantaggi del ricorso alla concorrenza in tutti i casi, salvo quando cio' sia incompatibile con gli altri obiettivi definiti per la politica industriale. Altri obiettivi possono essere definiti dal Consiglio deliberante all'unanimita' di tutti gli Stati membri. Le disposizioni particolareggiate per la realizzazione di tali obiettivi figurano nell'Allegato V e nei regolamenti che sono adottati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri e che formano oggetto di revisioni periodiche. 2. Per l'esecuzione dei suoi programmi, l'Agenzia fa il piu' grande ricorso a contraenti esterni, compatibilmente con il mantenimento della capacita' interna menzionata all'articolo VI, 1.
Convenzione - art. VIII
Articolo VIII Vettori e altri sistemi di trasporto spaziali 1. Nel definire le sue missioni, l'Agenzia tiene conto dei vettori o altri sistemi di trasporto spaziali sviluppati o nell'ambito dei suoi programmi, o da uno Stato membro, o con un contributo sostanziale dell'Agenzia stessa, e accorda la preferenza alla loro utilizzazione per i carichi utili adeguati salvo quando tale utilizzazione presenti, rispetto all'utilizzazione di altri vettori o mezzi di trasporto spaziali disponibili all'epoca considerata, uno svantaggio irragionevole sul piano del costo, dell'affidabilita' e dell'adeguatezza alla missione. 2. Se delle attivita' o dei programmi contemplati all'articolo V comportano l'utilizzazione di vettori o di altri sistemi di trasporto spaziali, gli Stati partecipanti fanno conoscere al Consiglio, al momento in cui il programma in questione gli viene sottoposto per l'approvazione o l'accettazione, quale e' il vettore o il sistema di trasporto spaziale previsto. Se, nel corso dell'esecuzione di un programma, gli Stati partecipanti desiderano ricorrere a un vettore o ad un sistema di trasporto spaziale diverso da quello inizialmente adottato, il Consiglio si pronunzia su tale cambiamento, seguendo le stesse, regole che valgono per l'approvazione o l'accettazione iniziali del programma.
Convenzione - art. IX
Articolo IX Uso delle installazioni, aiuto agli Stati membri e fornitura di prodotti 1. Qualora l'utilizzazione delle installazioni destinate alle proprie attivita' e ai propri programmi non ne venga compromessa, l'Agenzia le mette a disposizione di ogni Stato membro che ne faccia domanda per i bisogni del proprio programma, a spese del predetto Stato. Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalita' pratiche relative a tale messa a disposizione. 2. Se, al di fuori delle attivita' e dei programmi menzionati nell'articolo V, ma nell'ambito degli scopi dell'Agenzia, uno o piu' Stati membri desiderano intraprendere un progetto, il Consiglio puo' decidere a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri di accordare l'assistenza dell'Agenzia. Le spese effettuate a questo titolo dall'Agenzia sono a carico dello Stato membro o degli Stati membri interessati. 3. a) I prodotti sviluppati nell'ambito di un programma dell'Agenzia sono forniti a qualsiasi Stato membro che abbia partecipato al finanziamento di tale programma e che ne faccia domanda per le proprie esigenze. Il Consiglio determina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, le modalita' pratiche secondo le quali tali prodotti sono forniti e, in particolare, le disposizioni che l'Agenzia deve prendere nei confronti dei suoi contraenti affinche' uno Stato membro richiedente possa procurarsi tali prodotti. b) Questo Stato membro puo' domandare all'Agenzia di dire se stima che i prezzi proposti dai contraenti siano giusti e ragionevoli e se essa li considererebbe accettabili, nelle stesse condizioni, per il soddisfacimento dei suoi fabbisogni. c) Il soddisfacimento delle richieste indicate al presente paragrafo non puo' comportare alcun costo aggiuntivo per l'Agenzia, e lo Stato membro interessato sostiene tutti i costi che ne derivano.
Convenzione - art. X
Articolo X Organi Gli organi dell'Agenzia sono il Consiglio e il Direttore Generale, che e' assistito dal personale.
Convenzione - art. XI
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