DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1977, n. 367
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Considerata la necessita' di apportare modificazioni al decreto presidenziale predetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le Foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per la sanita'; Decreta:
Articolo unico
Agli articoli 1, primo comma, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1975, n. 479, vanno aggiunte dopo le parole "minori di eta'" rispettivamente le parole "e dei giovani dai 18 ai 21 anni di eta'" e "ed i giovani dai 18 ai 21 anni di eta'".
LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - BONIFACIO - MARCORA - DONAT-CATTIN - BISAGLIA - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 26
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