LEGGE 28 giugno 1977, n. 374
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono estese, per quanto concerne l'attività di vigilanza esterna, ai militari della forza pubblica e delle forze armate chiamati a concorrere al rafforzamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - COSSIGA - LATTANZIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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