DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. 384
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, numero 91, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima;
Udito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Udito il parere delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le somme derivanti, per l'anno 1977, dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate con il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto stesso, sono versate dai datori di lavoro, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, in un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato "Fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91". Alla fine del secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' effettuato dai datori di lavoro il versamento delle somme dovute dal 1 febbraio al 30 giugno 1977. Le somme versate sul fondo sono utilizzate: per il 40 per cento per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri; per il 40 per cento per la concessione alle regioni di contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale; per il 20 per cento per investimenti nei settori dei servizi ferroviari e di navigazione interna in regime di concessione o in gestione governativa. Le somme, prelevate dal suddetto fondo speciale, sono acquisite allo stato di previsione delle entrate dello Stato e correlativamente iscritte nei competenti stati di previsione della spesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1977 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il C.I.P.E., nell'ambito delle destinazioni indicate nel presente articolo, predispone un programma di individuazione delle priorita' privilegiando le zone con alta intensita' di popolazione.
Art. 2
In caso di omesso o incompleto versamento, i datori di lavoro son tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari al doppio di quella non corrisposta. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle somme dovute, ivi compresa quella aggiuntiva di cui al precedente comma, e' corrisposta un'indennita' di mora pari allo 0,5 per cento delle somme complessivamente dovute fino ad un massimo del 100 per cento. Ai datori di lavoro che provvedono a regolarizzare i versamenti entro un mese dalla data di scadenza e' condonata la meta' delle sanzioni previste dal primo e secondo comma. Gli importi delle somme corrisposte dai datori di lavoro, ai sensi dei precedenti commi, sono versate al fondo di cui all'art. 1. Per la riscossione delle somme non versate, delle somme aggiuntive e delle indennita' di mora l'ispettorato provinciale del lavoro effettua subito le necessarie comunicazioni alla competente direzione provinciale del tesoro che provvede alla riscossione mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi. Le ragionerie provinciali dello Stato, ricevute le comunicazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, delegano le competenti direzioni provinciali del tesoro alla emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi.
LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 32
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