LEGGE 11 luglio 1977, n. 395
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: I prezzi dei medicinali registrati dal 2 maggio 1975 al 31 maggio 1977 sono sottoposti a revisione secondo il nuovo metodo nella sua prima fase di applicazione. ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: Dal 1 giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle specialita' medicinali all'atto delle loro registrazioni. Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: Art. 2-bis. - Il presidente del C.I.P. presenta al Parlamento annualmente, e per la prima volta, entro il mese di febbraio 1978, una relazione analitica che documenti i risultati della revisione dei prezzi dei medicinali e della determinazione dei prezzi dei medicinali di nuova registrazione, ivi compresa l'incidenza delle singole voci di costo, per specialita' aggregate per categoria terapeutica. All'articolo 5, il terzo comma e' sostituito dal seguente: Il contributo di cui al precedente comma e' trattenuto da ogni singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie ed e' versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare. Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: Art. 5-bis. - Le imprese farmaceutiche sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti stessi, fino al 30 settembre 1975, in conformita' a quanto previsto integralmente dagli accordi 20 giugno 1973 e 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche. I termini e le modalita' per l'estinzione totale dei debiti per gli sconti dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti mutualistici dal 1° ottobre 1975 al 31 maggio 1977, in base agli estratti conto notificati dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in conformita' a quanto previsto dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: Con successivo provvedimento legislativo, si provvedera' alla sistemazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del personale assunto dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1 gennaio 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonche' per i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a carico degli enti mutualistici indicati all'articolo 2 dell'accordo 9 giugno 1973, in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per l'assistenza farmaceutica. L'articolo 7 e' soppresso.
LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MORLINO - STAMMATI - ANSELMI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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