La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note, con allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1 giugno 1954, effettuato a Roma il 29 dicembre 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale dello scambio di note stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE con Allegato, concernente la modifica dell'articolo 29 della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna del 1 giugno 1954 29 December 1970. Your Excellency, Parte di provvedimento in formato grafico Roma, 29 dicembre 1970. Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna concernente un emendamento all'articolo 29 della Convenzione consolare del 1 giugno 1954, del seguente tenore: "ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare conclusa in Roma fra i nostri, due Paesi il 1 giugno 1954 per proporre, a nome del Segretario di Stato Principale di Sua Maesta' per gli Affari Esteri e per il Commonwealth, che l'articolo 29 di detta Convenzione, nell'attesa di una futura revisione della Convenzione stessa, venga modificato in modo da renderne piu' evidenti i limiti applicativi, e per adeguarne la portata alle norme internazionali vigenti. 2. "Ho l'onore di proporre pertanto che tale modifica si attui emendando la seconda e la terza frase del paragrafo 1 dell'articolo 29 come risulta dal testo riportato nell'allegato alla presente Nota. 3. "Se il Governo italiano concorda su quanto precede, ho l'onore di proporre che questa Nota e quella di consenso che Vostra Eccellenza vorra' indirizzarmi, costituiscano un Accordo tra i nostri Governi in materia, nell'intesa che esso entrera' in vigore due mesi dopo la data della Nota con cui il Governo britannico avra' comunicato di aver ricevuto la Nota italiana di trasmissione dello strumento di ratifica)". Al riguardo ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano concorda su quanto precede. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. ALDO MORO S. E. Sir Patrick Hancock Ambasciatore di Gran Bretagna ROMA
Allegato
ALLEGATO "L'autorita' giudiziaria del territorio non puo' intraprendere alcun procedimento relativo a vertenze salariali, e contrattuali di lavoro del Capitano o di un membro dell'equipaggio, anche se gia' sbarcati, senza prima, darne notizia al funzionario consolare competente, e non intraprendera' procedimenti se il funzionario consolare vi fara' obiezioni. Le autorita' amministrative e giudiziarie non interverranno nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purche' tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato, inviante o non si accompagni a severita' ingiustificate o ad inumanita', ed a condizione che non sussista ragionevole motivo per ritenere che la vita o la liberta' del marinaio sia minacciata per motivi di razza, di nazionalita', di opinioni politiche o di religione in qualsiasi paese di possibile destinazione della nave". Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI