DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1977, n. 405

Type DPR
Publication 1977-03-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Viste le leggi 18 giugno 1973, n. 475 e 12 maggio 1975, n. 158;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, effettuato in Roma il 17 marzo-16 aprile 1976, relativo alla convenzione italo-francese del 24 giugno 1970 (concernente il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia), a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'ultima clausola dello scambio di note stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1977

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 35

Scambio di note

AMBASSADE DE FRANCE EN Italie L'Ambassadeur Rome, le 17 mars 1976 Monsieur le Ministre, Parte di provvedimento in formato grafico Il Ministro per gli affari esteri 16 aprile 1976 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza n. 23 del 17 marzo 1976, con la quale Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: "Ho l'onore di informarLa che, durante la riunione della commissione mista, istituita dalla convenzione del 24 giugno 1970 tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana concernente il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, tenutasi a Nizza il 4 e 5 novembre 1975, e' stato convenuto quanto segue: 1) il contributo finanziario francese di 6 milioni di franchi, previsto dall'articolo 3 della suddetta convenzione, e' stato portato a 12 milioni di franchi restando inteso che esso rimane forfettario; 2) i controlli di dogana e polizia saranno effettuati a Limone ed a Breil; la stazione di Piena non sara' piu' ricostruita. Pertanto, nei punti 1) e 2) dell'articolo 16 della suddetta convenzione, sara' menzionato Breil anziche' Piena, cosi' come nella lista dei fabbricati delle stazioni di cui all'allegato II. Se le disposizioni contenute nella presente lettera riceveranno il gradimento del Vostro Governo, la presente lettera come anche la Vostra risposta costituiranno un allegato alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese del 24 giugno 1970. Vogliate gradire, Signor Ministro le assicurazioni della mia piu' alta considerazione". Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede. La presente nota, pertanto, e la nota di Vostra Eccellenza, costituiranno un accordo tra i nostri due Governi destinato ad entrare in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto espletamento degli adempimenti a tal fine previsti dai rispettivi ordinamenti interni. Vogliate gradire, signor ambasciatore, gli atti della mia piu' alta considerazione. M. RUMOR S. E. Signor Francois PUAUX, ambasciatore di Francia ROMA Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

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