LEGGE 8 luglio 1977, n. 406

Type Legge
Publication 1977-07-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano la designazione elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.