LEGGE 19 luglio 1977, n. 412
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze sono attribuiti anche i seguenti compiti: a) studi ed elaborazioni statistiche dei fenomeni tributari e di quelli economici aventi rilevanza fiscale; coordinamento delle elaborazioni statistiche effettuate dalle altre direzioni generali; b) studi e ricerche nel campo dell'informatica ai fini delle applicazioni nei settori di competenza del Ministero delle finanze; c) relazioni pubbliche dell'amministrazione finanziaria, con esclusione dei compiti dell'ufficio stampa.
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