LEGGE 22 luglio 1977, n. 413
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la realizzazione di opere e di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1977 e in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978.
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