DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1977, n. 414
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 43 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo storico politico, e' abrogato e sostituito dal seguente:
storia dell'Europa orientale;
storia del movimento operaio e del sindacalismo;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia della Chiesa nell'eta' moderna;
storia dell'Africa contemporanea;
storia degli Stati Uniti;
storia del Risorgimento;
storia dell'America latina;
storia del diritto italiano nell'eta' moderna;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
storia della filosofia.
Art. 44 - l'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facolta' e di quelli complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico sociale, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Obbligatori:
sociologia II;
sociologia urbano-rurale;
sociologia del lavoro ed industriale;
antropologia culturale;
Storia della sociologia
Opzionali:
sociologia della famiglia e dell'educazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia dello sviluppo;
sociologia delle comunicazioni;
metodologia delle scienze sociali;
metodologia della ricerca sociale;
psicologia;
psicologia sociale;
scienza della politica;
demografia.
L'art. 45, relativo al corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico amministrativo, e' modificato nel senso che nel primo comma la parola "cinque" e' abrogata e sostituita dalla seguente "quattro".
Nello stesso articolo l'elenco degli insegnamenti complementari e' abrogato e sostituito dal seguente:
diritto parlamentare;
diritto pubblico dell'economia;
diritto e legislazione scolastica;
diritto pubblico americano;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto e procedura penale;
organizzazione della pubblica amministrazione;
storia delle istituzioni politiche;
teoria generale del diritto.
Art. 46 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico economico, e' abrogato e sostituito dal seguente:
economia e politica industriale;
geografia economica e politica;
matematica per economisti;
storia delle dottrine economiche;
teoria dei prezzi e delle forme di mercato;
teoria e politica dello sviluppo economico;
econometria;
economia delle aziende pubbliche;
analisi economica;
sistemi economici comparati.
Art. 47 - l'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facolta' e di quelli complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico internazionale, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Obbligatori:
diritto internazionale;
storia contemporanea;
storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia delle relazioni internazionali;
organizzazione internazionale.
Opzionali:
diritto delle Comunita' europee;
diritto diplomatico-consolare;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale privato;
diritto privato comparato;
organizzazione economica internazionale;
relazioni internazionali;
storia dell'Islam;
storia dell'Asia orientale;
sistemi politici comparati.
L'art. 49, relativo alle norme sulla presentazione della dissertazione di laurea, e' abrogato e sostituito dal seguente:
I termini entro cui lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea, concordato con uno dei docenti della facolta', sia che si tratti di materia obbligatoria, sia che si riferisca a materia tra quelle indicate nei rispettivi indirizzi, vengono stabiliti con delibera del consiglio di facolta'.
Art. 62 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
archeologia e storia dell'arte tardo-romana;
drammaturgia classica.
Art. 88 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, per i due indirizzi, sono aggiunti i seguenti: biopolimeri;
chimica degli eterocicli;
chimica fisica organica.
Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
biopolimeri:
chimica degli eterocicli;
chimica fisica organica.
Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
serologia e paleoserologia dei gruppi umani;
etnologia;
algologia;
micologia;
geografia regionale;
didattica della chimica;
botanica sistematica;
geologia stratigrafica.
Art. 101 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
geochimica degli isotopi;
paleoecologia.
Art. 108 - e' modificato nel senso che il terzo comma relativo alle modalita' per il conseguimento della laurea in chimica e' soppresso.
L'art. 117, relativo alle propedeuticita' degli esami per il corso di laurea in farmacia e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dai seguenti:
Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del 1° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.
La frequenza del 1° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica deve precedere quella del 2° corso e la frequenza del 2° quella del 3°.
Analoghe precedenze sono stabilite per i rispettivi esami.
L'esame di chimica generale inorganica deve precedere quelli di chimica organica e di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica 1° corso.
Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del 3° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.
L'art. 124, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificato nel senso che prima dell'ultimo comma sono inseriti i seguenti nuovi commi:
Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del 1° corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica;
pertanto non puo' ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.
Lo studente non puo' iscriversi al laboratorio del 3° corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica 1°; pertanto non puo' ottenere la frequenza del suddetto corso.
L'art. 233, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti al corso di specializzazione in discipline fitopatologiche sono tenuti a pagare e' abrogato e sostituito dal seguente:
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare, sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6.000.
L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facolta'.
L'art. 242, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti al corso di specializzazione sulla cooperazione agricola son tenuti a pagare e' abrogato e sostituito dal seguente:
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare non quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6.000.
L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facolta'.
L'art. 251, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti al corso di perfezionamento in assistenza e divulgazione agricola son tenuti a pagare e' abrogato e sostituito dal seguente:
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6.000.
L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facolta'.
L'art. 416, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti al corso di perfezionamento in alimentazione degli animali agricoli sono tenuti a pagare e' abrogata e sostituita dal seguente:
Le tasse e soprattasse che gli iscritti son tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6.000.
L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facolta'.
L'art. 425, relativo all'importo delle tasse che gli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie di piccoli animali sono tenuti a pagare e' abrogato e sostituito dal seguente:
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6.000.
L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facolta'.
Dopo l'art. 425, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di perfezionamento in patologia del cavallo, annesso alla facolta' di medicina veterinaria:
Corso di perfezionamento in patologia del cavallo
Art. 426. - Alla facolta' di medicina veterinaria e' annesso un corso di perfezionamento in patologia del cavallo.
Il corso ha la durata di un anno. Esso e' retto da un consiglio costituito dai professori incaricati degli insegnamenti e ne e' direttore il preside della facolta' il quale puo' nominare un vice-direttore.
La facolta' designa annualmente i professori ai quali debbono essere affidati gli insegnamenti, le conferenze o i seminari.
Al corso sono ammessi i laureati in medicina veterinaria in numero massimo che viene fissato annualmente dal consiglio della facolta' di medicina veterinaria.
Art. 427. - Gli insegnamenti, che verteranno principalmente sui problemi del cavallo sportivo e da competizione, sono i seguenti:
anatomia e fisiologia;
anatomia patologica;
alimentazione e allevamento;
genetica;
patologia della riproduzione;
podologia e mascalcia;
malattie infettive;
malattie parassitarie;
clinica medica e terapia;
chirurgia;
tossicologia.
Gli insegnamenti sopraindicati avranno la durata che per ciascuno di essi sara' fissata annualmente dal consiglio dei professori del corso e saranno svolti in parte sotto forma di lezioni e conferenze, in parte con esercitazioni pratiche.
Al termine del corso gli allievi devono superare gli esami di profitto che vengono sostenuti per singole materie o per gruppi di materie affini secondo quante prescritto dal consiglio dei professori.
Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal preside e si compongono rispettivamente di tre o cinque membri, a seconda che si tratti di materia singola o di gruppi di materie.
Dopo aver superato gli esami di profitto gli allievi devono sostenere un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta, su argomento scelto dal candidato e approvato da un professore del corso.
La commissione per l'esame finale viene nominata dal preside e si compone di sette membri dei quali almeno quattro scelti tra i docenti del corso.
La facolta' rilascia un certificato di frequenza e di profitto in patologia del cavallo per gli allievi che hanno superato gli esami di profitto e gli esami finali.
Art. 428. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso a norma della [legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551).
La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6.000.
L'ammontare dei contributi viene stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 giugno 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1977 Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 375
Art. 1
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