DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1977, n. 422

Type DPR
Publication 1977-07-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976, e confermato il 16 giugno 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, dell'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome (Cisal-Cisas-UnsaFisafs-Snals) e della Dirstat e della Cisnal, sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il lavoro straordinario puo' essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili ed e' autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non potra' eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unita' del personale in servizio. Il predetto decreto dovra' indicare, oltre che i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, anche gli uffici interessati, l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare delle relative unita' organiche, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle suindicate esigenze di servizio. Le ore di lavoro straordinario possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese nei limiti stabiliti con il decreto di autorizzazione con il quale, salvo quanto previsto nei successivi articoli, potra' consentirsi di raggiungere al massimo e solo per casi eccezionali il limite annuo individuale di 240 ore. Ove non sia diversamente stabilito col decreto di autorizzazione, la spesa mensile per lavoro straordinario non puo' normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo del relativo capitolo di bilancio. Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite puo' essere eccezionalmente superato nei periodi di piu' intensa attivita', purche' sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi in bilancio una disponibilita' non inferiore, per ciascun mese, alla meta' di quella normalmente utilizzabile. Al termine di ogni periodo autorizzato il titolare di ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione sull'entita' delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonche' in ordine all'effettivo risultato conseguito; cio' anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terra' conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2

Per gli uffici o servizi la cui attivita' richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilita', in eccedenza ai limiti di cui al precedente art. 1, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; potra' essere, altresi', assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare, se espressamente autorizzato, anche con il sistema del cottimo, per particolari lavori "una tantum" quantitativamente definibili. Per il personale di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 967, i predetti limiti saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. I decreti di cui al precedente comma dovranno contenere i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entita' del personale impiegato, compreso il titolare delle unita' organiche al quale fanno capo i suindicati uffici o servizi. Il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro, nonche' l'ammontare della spesa. Al termine di ogni periodo autorizzato, il titolare di ogni singola unita' organica presentera' una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale competente, verra' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 3

A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari a 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennita' di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui al precedente primo comma e' maggiorata del 30 per cento. Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennita' integrativa speciale spettante, alla data del 1 gennaio di ogni anno, alla generalita' del personale statale in attivita' di servizio. Le misure complessive cosi' ottenute, sono arrotondate alle lire dieci per eccesso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con quello per il tesoro, sara' stabilita l'equiparazione delle altre particolari categorie a quelle indicate nella predetta tabella ai fini dell'applicazione degli appositi indici percentuali. A decorrere dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione del parametro base di cui al precedente primo comma, sara' considerato anche l'importo della 13ª mensilita' ragguagliata a mese, dell'anno immediatamente precedente.

Art. 4

In relazione alle particolari esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite individuale delle ore di lavoro straordinario autorizzabile nel corso dell'anno, con la procedura prevista dall'art. 1 del presente decreto, in favore del personale dei ruoli tecnici e sanitaria dei capi reparto, dei vice capi reparto, dei capi squadra e dei vigili per assicurare, in eccedenza all'orario settimanale d'obbligo, i normali turni di servizio e gli interventi esterni di soccorso tecnico non a carico dei privati, fuori di detti turni, viene determinato in 350 ore. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali maggiori limiti in dipendenza di interventi per catastrofe o calamita' naturali di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 5

Sino a quando non si sara' provveduto a riordinare la materia relativa ai servizi svolti da talune amministrazioni a richiesta ed a carico di privati o di enti, restano ferme le misure dei compensi orari e la disciplina prevista dalla legge 15 novembre 1973, n. 734. Restano, altresi', invariati l'attuale disciplina per i servizi svolti dal personale doganale nell'interesse del commercio, l'importo del compenso per 20 ore di lavoro straordinario previsto dal terzo comma dell'art. 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734 a favore del personale di cui all'art. 10 della stessa legge, nonche' le misure dei compensi riguardanti prestazioni di semplice attesa o a disposizione ed ogni altro compenso commisurato alle tariffe di lavoro straordinario.

Art. 6

Il presente decreto si applica nei confronti degli impiegati civili e degli operai, di ruolo e non di ruolo, dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso il personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259, nonche' quello comunque in servizio all'estero. Si applica inoltre nei confronti del restante personale dell'Istituto superiore di sanita'. Il presente decreto trova applicazione, altresi', nei confronti del personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale nonche' di quello di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbiano diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 7

Salvo quanto sara' stabilito in applicazione del precedente art. 2 e fermo restando il disposto dell'art. 4, a decorrere dal 1 gennaio 1978, nei confronti del personale contemplato dal presente decreto, cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 8

Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1977, fermo restando il disposto del precedente art. 5, i limiti orari massimi individuali gia' previsti o autorizzati alla data del 30 giugno 1977, per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario, sono ridotti in misura tale da evitare che in applicazione delle nuove misure orarie il beneficio massimo raggiungibile da ogni dipendente superi quello consentito fino alla stessa data dei 30 giugno 1977, senza le eventuali maggiorazioni operanti, sino alla data medesima, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. Sono fatti salvi, ai fini del beneficio massimo raggiungibile, i casi in cui, per accertate indilazionabili ed inderogabili esigenze di servizio, siano state autorizzate le predette maggiorazioni per periodi posteriori alla data suindicata, o si rendano necessarie altre integrazioni da apportare con motivato decreto del Ministro per il tesoro, su proposta dei Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Per lo stesso periodo, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al precedente art. 4 e' assicurato il trattamento per compenso per lavoro straordinario previsto dalla legge 10 agosto 1976, n. 557. La spesa complessiva per la remunerazione, ai sensi dei precedenti commi, delle prestazioni straordinarie rese durante il suindicato periodo di tempo dovra' essere contenuta nei limiti delle disponibilita' degli appositi capitoli di bilancio, salvo le integrazioni da apportare, a carico del capitolo 6681 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, anche in deroga all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente norme di attuazione dell'art. 4 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. Al personale del Ministero delle finanze di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' assicurato, per il predetto semestre, con l'applicazione delle nuove misure orarie, un trattamento economico pari a quello complessivamente goduto, alla data del 30 giugno 1977, dallo stesso personale a titolo di compenso per lavoro straordinario e di compenso speciale ai sensi dell'articolo 35, commi primo, secondo e terzo, della legge medesima. All'onere relativo si provvede mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 19 luglio 1977, n. 412, che ha disposto, tra l'altro, la proroga delle provvidenze di cui alla richiamata legge 2 dicembre 1975, n. 576.

LEONE ANDREOTTI - MORLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 10

Tabella

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