DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 433

Type DPR
Publication 1977-07-04
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico "Istituto per il servizio sociale familiare" non e' necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico "Istituto per il servizio sociale familiare" e' soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 2

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.