DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 437
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" non e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
L'ente pubblico "Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca" e' soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.
Art. 2
Le funzioni residue delle operazioni di credito conseguenti ai mutui gia' concessi sono portate a termine da un ufficio stralcio presso il Ministero della marina mercantile. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.
LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 9
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