DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 438

Type DPR
Publication 1977-07-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico "Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS" non e' necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione e per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

Il "Centro italiano per i viaggi degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie - CIVIS", e' soppresso. Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dal successivo articolo.

Art. 2

La gestione della casa internazionale dello studente, previa liquidazione della precedente gestione limitatamente ai rapporti pendenti, verra' affidata all'opera universitaria di Roma. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1978.

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MALFATTI - FORLANI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 luglio 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 11

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