La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.
Art. 3
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvedera' a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'allegato V, punto 5, del trattato di pace con l'Italia e nello spirito della feconda collaborazione tra i due Paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue: Art. 1. Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato in via transitoria fino al 31 dicembre 1976 dalle norme di cui all'accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957 e scaduto il 15 settembre 1975.
Accordo - art. 2
Art. 2. Per l'acqua fornita dalla Goriski vodovodi in Nova Gorica per il consumo del comune di Gorizia resta concordato il prezzo di L. 27 (ventisette) al metro cubo a decorrere dal 16 settembre 1975.
Accordo - art. 3