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LEGGE 16 maggio 1977, n. 441

Current text a fecha 1977-07-29

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.

Art. 3

E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 70.430.060 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1975 al 31 dicembre 1976.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3 si provvedera' a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, ai sensi dell'allegato V, punto 5, del trattato di pace con l'Italia e nello spirito della feconda collaborazione tra i due Paesi e le popolazioni confinanti, quanto segue: Art. 1. Il rifornimento idrico del comune di Gorizia viene disciplinato in via transitoria fino al 31 dicembre 1976 dalle norme di cui all'accordo italo-jugoslavo stipulato il 18 luglio 1957 e scaduto il 15 settembre 1975.

Accordo - art. 2

Art. 2. Per l'acqua fornita dalla Goriski vodovodi in Nova Gorica per il consumo del comune di Gorizia resta concordato il prezzo di L. 27 (ventisette) al metro cubo a decorrere dal 16 settembre 1975.

Accordo - art. 3

Art. 3. Il presente accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche. FATTO a Nova Gorica il 21 novembre 1975 in duplice originale in lingua italiana e slovena, ambedue i testi facenti uguale fede. p. La Repubblica italiana Vincenzo MOLINARI p. La Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Ivo MURKO Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI