LEGGE 22 luglio 1977, n. 444

Type Legge
Publication 1977-07-22
Ultimo aggiornamento 1977-08-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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