DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1977, n. 446
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002, concernente la rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica;
Considerato che il predetto decreto e' stato erroneamente emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa di tutti gli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, nei giudizi attivi e passivi davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Art. 2
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 1002, citato nelle premesse, e' revocato. Sono salvi gli effetti da esso prodotti.
LEONE ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 40
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