DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1977, n. 448

Type DPR
Publication 1977-03-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo sui trasporti aerei tra il Governo italiano ed il Governo di Maurizio, con annessa tabella delle rotte e scambio' di note, firmato a Port Louis il 7 luglio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. XVI dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1977

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 36

Accordo - art. I

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DI MAURIZIO Il Governo italiano e il Governo di Maurizio (qui di seguito chiamati le "Parti contraenti"), avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i loro rispettivi territori ed oltre, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ai fini del presente accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente: a) il termine "la convenzione" indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta, alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di tale convenzione e qualsiasi emendamento agli allegati o alla convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa; b) il termine "autorita' aeronautiche" indica, nel caso dell'Italia, il Ministero dei trasporti ed aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e, nel caso di Maurizio, The Ministry of Communications, in entrambi i casi qualsiasi persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni attualmente espletate dalle suddette autorita'; c) il termine "impresa designata" indica un'impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti avra' designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' con l'articolo III del presente accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica; - d) i termini "territorio", "servizio aereo", servizi aerei internazionali" e "sosta per scopi non di traffico" avranno il significato loro assegnato rispettivamente dagli articoli 2 e 96 della convenzione.

Accordo - art. II

Articolo II 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato al presente accordo (qui di seguito denominati rispettivamente "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati immediatamente o in una data successiva, secondo le disposizioni dell'articolo III del presente accordo. 2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte contraente; b) atterrare sul territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e c) nell'espletare un servizio convenuto su una rotta specificata, effettuare soste nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'annesso al presente accordo, al fine di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta dei voli internazionali provenienti da o in partenza per il territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo. 3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo 2 del presente articolo dovra' essere inteso conferire all'impresa di una Parte contraente i diritti di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte contraente. 4. Le leggi e i regolamenti e le istruzioni di una Parte contraente relativi all'ingresso o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili o di servizi aerei internazionali o relativi all'impiego di tali aeromobili per servizi aerei nell'ambito del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.

Accordo - art. III

Articolo III 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto - per il tramite delle autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. L'altra Parte contraente, al ricevimento della designazione, e in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedera' senza indugio all'impresa designata, per il tramite delle proprie autorita' aeronautiche, la relativa autorizzazione di esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di provare che essa e' qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti che esse applicano normalmente all'attivita' di vettori aerei e all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutarsi di accettare la designazione di un'impresa di trasporto aereo o sospendere o revocare la concessione ad un'impresa di trasporto aereo dei diritti specificati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente accordo, o di imporre tutte le opportune condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti da parte di un'impresa di trasporto aereo, qualora non ritenga che la proprieta' ed il controllo effettivi di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa di trasporto aereo. 5. L'impresa cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare ad effettuare i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo VIII. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione di esercizio o di imporre quelle condizioni appropriate che ritenga necessario, qualora l'impresa designata non osservi le leggi o i regolamenti della Parte contraente che concede diritti, e qualora, a giudizio di tale Parte, non si siano rispettate le condizioni in base alle quali i diritti vengono concessi in forza del presente accordo. Tale azione verra' esercitata solo dopo consultazioni tra le due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno iniziare entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Accordo - art. IV

Articolo IV I certificati di aeronavigabilita', i brevetti e le licenze rilasciati da una Parte contraente o convalidati e non ancora scaduti verranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un Paese terzo.

Accordo - art. V

Articolo V a) Gli aeromobili dell'impresa designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti e al loro arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione e altri diritti o tasse. b) Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo degli aeromobilidell'impresa designata da una Parte contraente saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione di dazi doganali, spese d'ispezione e altri diritti o tasse. I beni cosi' esentati possono essere scaricati solo previa approvazione delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. c) Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali introdotte nel territorio di una Parte contraente dall'altra Parte contraente e destinati all'esclusivo uso di aeromobili dell'impresa designata da quest'ultima e impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione e altri diritti o tasse. d) Il carburante e gli olii lubrificanti imbarcati a bordo dell'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente saranno esenti da dazi doganali, spese d'ispezione e altri diritti o tasse, federali, nazionali o locali, anche quando siano usati o consumati per voli su quel territorio. Analoga esenzione si applichera' anche alle parti di ricambio, alle dotazioni normali ed alle provviste di bordo nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle autorita' competenti dell'altra Parte contraente. e) Le provviste che beneficino delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usate per scopi diversi da quelli relativi al servizio aereo. Qualora tali provviste non possano essere usate o consumate, dovranno essere riesportate, a meno che, in conformita' con i regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata, non ne venga concesso il trasferimento ad altre imprese o la loro nazionalizzazione. Fintantoche' non vengono usate o non si disponga di esse in modo diverso, saranno poste sotto il controllo e la supervisione della dogana. f) Le esenzioni di cui al presente articolo potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalita' normalmente applicabili nel territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, ed esse non si riferiscono ad oneri riscossi come corrispettivo per servizi resi.

Accordo - art. VI

Articolo VI Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti avranno equa ed eguale possibilita' di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori ed oltre. Nell'effettuare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non ledere i servizi che quest'ultima effettua sulle rotte specificate o su parti delle stesse rotte.

Accordo - art. VII

Articolo VII I servizi convenuti effettuati dalle imprese designate di entrambe le Parti contraenti saranno ragionevolmente adeguati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate, dovranno avere come loro obiettivo principale la disponibilita' di un ragionevole indice di capacita' in modo da soddisfare adeguatamente le esigenze attuali e quelle ragionevolmente previste relative al trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa e il territorio dell'altra Parte contraente. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati e sbarcati nei punti nel territorio di Paesi terzi nelle rotte specificate verranno stabilite in conformita' con il principio generale che la capacita' debba essere in relazione: a) alle esigenze di traffico tra i Paesi di origine ed i Paesi di destinazione; b) alle esigenze di servizi aerei diretti; c) alle esigenze del traffico dell'area attraversata dall'impresa, tenendo conto degli interessi di altri servizi di trasporto istituiti da imprese degli Stati comprendenti quell'area. Prima di iniziare i servizi convenuti e per i successivi cambiamenti della capacita', le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno concordare l'applicazione pratica dei principi contenuti nei precedenti paragrafi del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate. Si conviene che l'impresa designata da ciascuna Parte contraente avra' in ogni caso il diritto di effettuare un "minimo" di due servizi settimanali sulle rotte specificate.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII 1. Le tariffe relative a ogni servizio convenuto saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi il costo d'esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di comodita) e, qualora lo si ritenga opportuno, le tariffe di altre imprese per qualsiasi tratto delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformita' con le seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno possibilmente essere concordate rispetto a ciascuna rotta specificata tra le imprese designate (qualora lo si ritenga opportuno, in consultazione con altre imprese che operano sull'intera rotta o su un tratto di essa). Tale accordo dovra' essere raggiunto adottando la procedura per la determinazione delle tariffe seguita dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (I.A.T.A.). 3. Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Questo periodo puo' essere ridotto in casi speciali, previo consenso delle autorita' aeronautiche. 4. Nel caso di mancato accordo tra le imprese designate relativamente alle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno cercare di fissarle con un accordo fra loro. 5. Qualora le autorita' aeronautiche non concordino sulla approvazione di una qualsiasi tariffa a loro sottoposta ai sensi del paragrafo 3 o per fissare qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 4, la questione dovra' essere deferita alle Parti contraenti per la sua soluzione, in conformita' con le disposizioni dell'articolo XI del presente accordo. 6. In attesa di poter fissare le tariffe, in conformita' con le disposizioni del presente articolo, saranno applicate le tariffe gia' in vigore. 7. Nessuna tariffa entrera' in vigore se le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti non avranno raggiunto un accordo in materia.

Accordo - art. IX

Articolo IX Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente, al tasso ufficiale di cambio, gli incassi, eccedenti le spese, realizzati da tali imprese nel proprio territorio in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci.

Accordo - art. X

Articolo X L'impresa designata di ciascuna Parte contraente ha il diritto di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente proprio personale commerciale, amministrativo e tecnico, in conformita' con le leggi locali sull'immigrazione.

Accordo - art. XI

Articolo XI Qualora sorga una controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno cercare di risolverla mediante negoziati tra loro; in caso di esito negativo, la controversia dovra' essere deferita alle Parti contraenti per la sua soluzione.

Accordo - art. XII

Articolo XII Qualora una delle Parti contraenti desideri modificare una disposizione del presente accordo, potra' chiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno aver luogo entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualora le autorita' aeronautiche raggiungano un'intesa per l'emendamento del presente accordo, tale emendamento entrera' in vigore dopo la conferma avvenuta tramite uno scambio di note diplomatiche.

Accordo - art. XIII

Articolo XIII Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale relativa ai trasporti aerei cui aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente accordo sara' emendato cosi' da conformarsi alle disposizioni di tale convenzione.

Accordo - art. XIV

Articolo XIV Ciascuna Parte contraente, qualora desideri porre termine al presente accordo, potra' in qualsiasi momento darne notifica all'altra. Tale notifica dovra' essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO). Qualora venga data tale notifica, il presente accordo scadra' dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica dall'altra Parte contraente, salvo che la suddetta notifica non venga ritirata, previo accordo, prima dello spirare di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dall'altra Parte contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta quindici giorni dopo che ne e' stata accusata ricevuta dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO).

Accordo - art. XV

Articolo XV Il presente accordo e qualsiasi emendamento allo stesso saranno registrati presso il Consiglio della Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO).

Accordo - art. XVI

Articolo XVI Il presente accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Port Louis questo giorno 7 luglio dei 1975 in duplice originale ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo di Maurizio RANGOOLAM Per il Governo della Repubblica italiana OLIVIERI

Accordo-Annesso

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