LEGGE 20 luglio 1977, n. 450
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente: "Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità".
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