DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 458

Type DPR
Publication 1977-05-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 111, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.

L'art. 120, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, e' modificato nel senso che il quarto e il quinto comma sono soppressi.

L'art. 123, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' modificato nel senso che il quarto e il quinto comma sono soppressi.

L'art. 139, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, e' modificato nel senso che la scuola muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Dopo l'art. 173, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria.

Scuola di specializzazione in foniatria

Art. 174. - La scuola di specializzazione in foniatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Ferrara. Essa e' diretta dal titolare di una delle cattedre afferenti all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Ferrara, con designazione da parte del consiglio di facolta'. La scuola e' retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Universita' di Ferrara.

((Art. 175. - La durata del corso e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo e' di dodici. La durata del corso non e' suscettibile di abbreviazione.))

Art. 176. - L'ammissione al corso e' per titoli ed esami; titolo necessario per l'ammissione al corso e' la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 177. - Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma.

Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di foniatria previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola.

Art. 178. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;

fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;

fonetica ed elementi di linguistica;

clinica otorinolaringoiatrica;

elementi di fisica acustica;

audiologia.

2° Anno:

foniatria I;

semeiotica foniatrica;

elementi di psicologia generale;

psicologia del linguaggio;

fonetica sperimentale;

tecnica di riabilitazione fonetica I.

3° Anno:

foniatria II;

tecnica di riabilitazione fonetica II;

informatica del linguaggio;

disturbi del linguaggio in rapporto alle sindromi neurologiche; neuropsichiatria infantile;

psicometria in rapporto alla foniatria;

fono-chirurgia.

Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 maggio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1977 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 396

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 111, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale. L'art. 120, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, e' modificato nel senso che il quarto e il quinto comma sono soppressi. L'art. 123, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' modificato nel senso che il quarto e il quinto comma sono soppressi. L'art. 139, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, e' modificato nel senso che la scuola muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria. Dopo l'art. 173, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria. Scuola di specializzazione in foniatria Art. 174. - La scuola di specializzazione in foniatria ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Ferrara. Essa e' diretta dal titolare di una delle cattedre afferenti all'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Universita' di Ferrara, con designazione da parte del consiglio di facolta'. La scuola e' retta secondo le norme del regolamento generale delle scuole di specializzazione dell'Universita' di Ferrara. ((Art. 175. - La durata del corso e' di tre anni. L'indirizzo e' teorico-pratico. Il numero massimo complessivo e' di dodici. La durata del corso non e' suscettibile di abbreviazione.)) Art. 176. - L'ammissione al corso e' per titoli ed esami; titolo necessario per l'ammissione al corso e' la laurea in medicina e chirurgia. Art. 177. - Alla fine di ciascun anno scolastico gli specializzandi dovranno sostenere un esame di profitto il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma. Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di foniatria previamente concordato tra il diplomando e il direttore della scuola. Art. 178. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio; fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio; fonetica ed elementi di linguistica; clinica otorinolaringoiatrica; elementi di fisica acustica; audiologia. 2° Anno: foniatria I; semeiotica foniatrica; elementi di psicologia generale; psicologia del linguaggio; fonetica sperimentale; tecnica di riabilitazione fonetica I. 3° Anno: foniatria II; tecnica di riabilitazione fonetica II; informatica del linguaggio; disturbi del linguaggio in rapporto alle sindromi neurologiche; neuropsichiatria infantile; psicometria in rapporto alla foniatria; fono-chirurgia. Per tasse, soprattasse e contributi si fa riferimento alle norme statutarie in vigore.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1977

Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 396

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.