LEGGE 8 luglio 1977, n. 484
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.
Art. 3
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della predetta convenzione, lo Stato italiano non inviera' agli Stati contraenti la richiesta di procedimento, nelle sottonotate ipotesi: a) se la persona offesa residente in Italia si sia costituita parte civile e tale costituzione non sia stata revocata; b) se ricorra uno dei casi di connessione previsti dall'articolo 45 del vigente codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, sempreche' non si possa formulare richiesta di procedimento per tutti i reati e per tutti gli imputati; c) se, trattandosi di reato punibile con la sola pena pecuniaria, risulti che l'imputato abbia in Italia beni che costituiscano sufficiente garanzia per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 189 del vigente codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; d) se l'autorita' giudiziaria competente abbia gia' adottato il provvedimento che definisca il primo grado di giudizio.
Art. 4
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della predetta convenzione, lo Stato italiano inviera' agli Stati contraenti la richiesta di esecuzione di una pena pecuniaria inflitta con decisione definitiva giudiziaria o amministrativa, se il condannato non abbia in Italia beni che costituiscano garanzie per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 189 del vigente codice penale.
Art. 5
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della predetta convenzione, lo Stato italiano dara' corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di procedimento giudiziario o amministrativo se risulti: 1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore; 2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente; 3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico. Lo Stato italiano non dara' in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell'articolo 9 della convenzione.
Art. 6
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della predetta convenzione, le pene pecuniarie saranno assimilate ai fini del primo comma dell'articolo 136 del vigente codice penale, alla multa e all'ammenda secondo che l'infrazione, per cui e' stata pronunciata condanna nello Stato richiedente, costituisca, nello Stato italiano, delitto o contravvenzione.
Art. 7
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvedera' alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti.
Art. 8
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllera' se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista.
Art. 9
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potra' pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali e' pervenuta al Ministero di grazia e giustizia.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION europeenne pour la repression des infrations routieres Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE europea per la repressione delle infrazioni stradali PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Convenzione, Considerando l'aumento del traffico stradale tra gli Stati europei e il pericolo che deriva dalla violazione delle norme che garantiscono la sicurezza degli utenti stradali; Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri; Convinti della necessita' della loro collaborazione per rendere piu' efficace la repressione delle infrazioni stradali commesse sui loro territori, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. Qualora una persona residente abitualmente sul territorio di una Parte Contraente abbia commesso un'infrazione stradale sul territorio di un'altra Parte Contraente, lo Stato in cui e' stata commessa l'infrazione potra', o, se la sua legislazione interna glielo impone, dovra' richiedere allo Stato di residenza di iniziare un procedimento se non lo ha iniziato lui stesso o se, avendolo iniziato, ritiene impossibile portarlo fino alla decisione definitiva o all'esecuzione integrale della sanzione. 2. Qualora una sentenza o una decisione amministrativa diventi esecutiva nello Stato di infrazione, dopo che l'autore dell'infrazione sia stato in grado di presentare la sua difesa, tale Stato potra' domandare allo Stato di residenza di procedere all'esecuzione di tale sentenza o di tale decisione. 3. Lo Stato di residenza dara' seguito alla richiesta di procedimento o di esecuzione alle condizioni fissate qui di seguito. Tuttavia, l'esecuzione di decisioni rese in contumacia sara' facoltativa.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. 1. L'infrazione stradale che ha motivato la richiesta di procedimento o di esecuzione prevista dall'articolo 1 dovra' essere punita sia dalla legislazione dello Stato d'infrazione che da quella dello Stato di residenza. 2. Ai fini del procedimento o dell'esecuzione sara' applicabile la legislazione dello Stato di residenza, fermo restando che le uniche norme di circolazione prese in considerazione saranno quelle in vigore nel luogo dell'infrazione.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. Le autorita' dello Stato di residenza avranno la competenza di iniziare un procedimento, su richiesta dello Stato d'infrazione, per le infrazioni stradali commesse sul territorio di tale Stato.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. Le autorita' competenti dello Stato di residenza esamineranno la richiesta di procedimento che sara' stata loro inviata in applicazione degli articoli 1 e 2. Essi stabiliranno, in conformita' alla loro legislazione, il seguito da dare a tale richiesta.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Qualora lo Stato d'infrazione abbia inviato la richiesta di procedimento prevista dall'articolo 1, non potra' piu' procedere contro l'autore dell'infrazione ne' eseguire una decisione emessa contro quest'ultimo. 2. Potra' riprendere il procedimento o l'esecuzione: (a) qualora lo Stato di residenza abbia informato lo Stato d'infrazione che non dara' seguito alla richiesta; (b) qualora, per motivi di cui e' venuto a conoscenza successivamente alla richiesta, abbia notificato allo Stato di residenza il ritiro della sua richiesta prima dell'inizio della trattazione della causa di prima istanza o prima della pronunzia di una decisione amministrativa nello Stato di residenza.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Nella richiesta di procedimento verra' menzionata la data in cui tale procedura e' stata richiesta dall'autorita' competente. Nello Stato d'infrazione, la prescrizione dell'azione verra' interrotta a tale data. Il termine di tale prescrizione ricomincera' a decorrere interamente a partire dalla notifica che non e' stato iniziato alcun procedimento o che e' stata ritirata la domanda prevista dal paragrafo 2, comma (a) e (b) dell'articolo 5 e al massimo sei mesi dopo la richiesta di procedimento. 2. Nello Stato di residenza, il termine della prescrizione dell'azione decorrera' a partire dalla ricezione della richiesta di procedimento. Qualora in tale Stato sia necessaria una querela della vittima per poter iniziare un procedimento, il termine entro il quale tale querela deve essere presentata iniziera' a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di procedimento.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. Gli atti redatti dalle autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato d'infrazione avranno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico come se fossero stati redatti dalle autorita' di tale Stato e viceversa.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. Le autorita' dello Stato di residenza avranno competenza ad eseguire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le decisioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 1 della presente Convenzione. L'esecuzione delle decisioni avra' luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza, in seguito a verifica dell'autenticita' della richiesta e della sua conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. Lo Stato di residenza sara' competente in materia di sospensione condizionale della pena. Il diritto di grazia potra' essere esercitato sia dallo Stato di residenza che dallo Stato d'infrazione.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. 1. L'esecuzione nello Stato di residenza non avra' luogo: (a) se l'autore dell'infrazione e' stato oggetto di una decisione definitiva per gli stessi fatti; (b) se la prescrizione della sanzione si e' verificata secondo la legislazione dello Stato d'infrazione o di quella dello Stato di residenza; (c) se l'autore dell'infrazione beneficia di un'amnistia o di un provvedimento di grazia nello Stato di residenza o nello Stato d'infrazione. 2. Lo Stato di residenza potra' rifiutare l'esecuzione: (a) se le autorita' competenti di tale Stato hanno deciso di non iniziare un procedimento o di porre fine ai procedimenti iniziati per gli stessi fatti; (b) se i fatti che motivano la condanna sono oggetto di procedimenti in tale Stato; (c) nella misura in cui detto Stato ritenga che tale esecuzione potrebbe arrecare pregiudizio ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico sarebbe incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del suo diritto penale, soprattutto se, data la sua eta', l'autore dell'infrazione non avrebbe potuto essere condannato in detto Stato.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. Se la richiesta prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 1 avra' per oggetto l'esecuzione di una sanzione diversa dalla multa, lo Stato di residenza sostituira', se sara' il caso, alla sanzione inflitta dallo Stato d'infrazione la sanzione prevista dalla legislazione dello Stato di residenza per un'infrazione analoga. Tale sanzione corrispondera' per quanto possibile, per quanto concerne la sua natura, a quella inflitta dalla sentenza che deve essere eseguita. Essa non potra' ne' superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di residenza, ne' essere piu' severa o avere una maggiore durata della sanzione emessa dallo Stato d'infrazione. Nello stabilire la sanzione le autorita' competenti dello Stato di residenza potranno prendere in considerazione anche le modalita' d'esecuzione della sanzione applicata di solito in tale Stato.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. Qualora la richiesta di esecuzione abbia per oggetto il pagamento di una multa, lo Stato di residenza provvedera' all'incasso della somma alle condizioni previste dalla sua legislazione fino al raggiungimento del massimo fissato da tale legislazione per un'infrazione analoga, o, in mancanza di un massimo legale, fino al raggiungimento dello ammontare della multa abitualmente emessa nello Stato di residenza per tale infrazione.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. In caso di mancato pagamento della multa, lo Stato di residenza applichera', su richiesta dello Stato d'infrazione, le misure coercitive o sostitutive previste dalla sua legislazione. Lo Stato di residenza potra' applicare una misura coercitiva o sostitutiva prevista da una decisione pronunciata nello Stato di infrazione e che comporta la carcerazione soltanto se lo Stato di infrazione lo richiede espressamente.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. Lo Stato d'infrazione non potra' piu' procedere ad alcuna misura di esecuzione richiesta, a meno che lo Stato di residenza non gli abbia notificato un rifiuto o una impossibilita' di esecuzione.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Le richieste previste dall'articolo 1 della presente Convenzione verranno formulate per iscritto. 2. Alla richiesta di procedimento verranno allegati l'originale e una copia autenticata di tutti i processi verbali, diagrammi, fotografie ed ogni altro documento che si riferisca all'infrazione, nonche' una copia delle disposizioni di legge applicabili nella fattispecie nello Stato d'infrazione. Verranno allegate anche le copie del certificato penale, delle disposizioni di legge relative alla prescrizione, degli atti che l'hanno interrotta nonche' l'indicazione dei fatti interruttivi. 3. Alla richiesta di esecuzione verranno allegati l'originale o una copia autentica della decisione il cui carattere esecutorio sara' certificato nelle forme prescritte dalla legislazione dello Stato d'infrazione. Se la decisione di esecuzione ne sostituisce un'altra senza ripetere l'esposizione dei fatti, verra' allegata una copia autentica della decisione che contiene tale disposizione.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. 1. La richiesta sara' inviata dal Ministero della Giustizia dello Stato d'infrazione al Ministero della Giustizia dello Stato di residenza. La risposta sara' trasmessa attraverso gli stessi canali. 2. Le comunicazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione verranno scambiate, sia attraverso i canali indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, sia direttamente tra le autorita' delle Parti Contraenti. 3. In caso di urgenza, le comunicazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere trasmesse tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). 4. Ciascuna Parte contraente, potra', con una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, informare che intende derogare alle norme relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. Se lo Stato di residenza ritiene che le informazioni fornite dallo Stato d'infrazione siano insufficienti per consentirgli di applicare la presente Convenzione, richiedera' il necessario supplemento di informazioni e potra' fissare una scadenza per l'ottenimento di tali informazioni.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. Le Parti contraenti estenderanno la mutua assistenza giudiziaria che forniscono in materia penale ai provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione, in particolare alla trasmissione degli atti stabiliti dall'autorita' amministrativa e alle notifiche d'ingiunzione di pagamento, provvedimento quest'ultimo che non e' considerato come un provvedimento d'esecuzione.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. Lo Stato di residenza informera' subito lo Stato d'infrazione del seguito dato alle richieste di procedimento o di esecuzione. Gli inviera', in entrambi i casi, un documento che certifica l'esecuzione della sanzione e inoltre, in caso di procedimento, una copia autentica della sentenza definitiva.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19. 1. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non verra' richiesta la traduzione delle richieste di procedimento e di esecuzione dei documenti allegati, ne' la traduzione di qualunque altro documento relativo all'applicazione della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente potra', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, con una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di esigere che le domande e i documenti allegati le vengano inviati accompagnati o da una traduzione nella propria lingua, o da una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in una delle lingue che essa indichera'. Le altre Parti contraenti potranno reclamare la reciprocita'. 3. Il presente articolo non arreca pregiudizio alle disposizioni relative alla traduzione delle domande e dei documenti allegati, contenuti negli accordi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore fra due o piu' Parti contraenti.
Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20. Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da qualunque formalita' di legalizzazione.
Convenzione-art. 21
ARTICOLO 21. Il ricavato delle multe riscosse in seguito alle richieste di procedimento o di esecuzione sara' acquisito dallo Stato di residenza che ne disporra' a suo piacimento.
Convenzione-art. 22
ARTICOLO 22. Lo Stato di residenza avra' la competenza a percepire, su richiesta dello Stato d'infrazione, le spese di procedimento e di giudizio sostenute in tale Stato. Se esso procede a tale riscossione, sara' tenuto a rimborsare allo Stato d'infrazione soltanto gli onorari degli esperti che ha riscosso.
Convenzione-art. 23
ARTICOLO 23. Le spese di procedimento o di esecuzione sostenute nello Stato di residenza non verranno rimborsate.
Convenzione-art. 24
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