La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la prevenzione e la repressione dei reali contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 della convenzione stessa.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION sur la prevention et la repression des infrations contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, TENENDO PRESENTI gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite riguardanti il mantenimento della pace internazionale e la promozione di relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati, RITENENDO che i reati contro agenti diplomatici ed altre persone internazionalmente protette che mettono in pericolo la sicurezza di tali persone costituiscono una grave minaccia al mantenimento delle normali relazioni internazionali che sono necessarie per la cooperazione fra gli Stati, RITENENDO che il commettere tali reati sia materia di grave preoccupazione per la Comunita' internazionale, CONVINTI che vi sia urgente necessita' di adottare misure adeguate ed efficaci per la prevenzione e la repressione di tali reati, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1. Ai fini della presente Convenzione: 1. Per "persona internazionalmente protetta" si intende: (a) un Capo di Stato, incluso ogni membro di un corpo collegiale che svolga le funzioni di un Capo di Stato in base alla Costituzione dello Stato interessato, un Capo di Governo o Ministro degli Affari Esteri, in qualunque momento una tale persona si trovi in uno Stato estero, nonche' i membri della sua famiglia che lo accompagnino; (b) ogni rappresentante o funzionario di uno Stato od ogni funzionario od altro agente di un'organizzazione internazionale a carattere intergovernativo che, nel momento e nel luogo ove viene commesso un reato contro di lui, la sua residenza ufficiale, la sua abitazione privata o i suoi mezzi di trasporto, ha diritto, in base al diritto internazionale, a speciale protezione da ogni assalto alla sua persona, liberta' o dignita', nonche' ai membri della sua famiglia con lui conviventi; 2. Per "presunto trasgressore" si intende una persona nei confronti della quale vi siano prove sufficienti a determinare prima fase che essa ha commesso o ha partecipato ad uno o piu' dei reati elencati all'articolo 2.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Commettere intenzionalmente: a) un omicidio Volontario, un sequestro di persona o altra aggressione alla persona o alla liberta' di una persona internazionalmente protetta; b) un'aggressione violenta alla residenza ufficiale o all'abitazione privata o ai mezzi di trasporto di una persona internazionalmente protetta, suscettibile di mettere in pericolo la sua persona o la sua liberta'; c) una minaccia di commettere una qualsiasi di tali aggressioni; d) un tentativo di commettere una qualsiasi di tali aggressioni; e) un atto costituente partecipazione, quale complice, ad una qualsiasi di tali aggressioni, diverra', per ogni Stato Parte, un reato in base alla propria legge interna. 2. Ogni Stato rendera' tali reati passibili di pene adeguate che tengano conto della grave natura dei reati stessi. 3. In nessun modo i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiranno una deroga dagli obblighi assunti dagli Stati Parti in base al diritto internazionale di adottare ogni misura adeguata onde impedire altre aggressioni contro la persona, la liberta' o la dignita' di una persona internazionalmente protetta.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Ogni Stato Parte adottera' quelle misure che potranno rendersi necessarie allo scopo di stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui all'articolo 2 nei casi seguenti: a) quando il reato e' commesso sul territorio di, tale Stato o a bordo di una nave o aeromobile registrato in tale Stato; b) quando il presunto trasgressore e' cittadino di tale Stato; c) quando il reato e' commesso contro una persona internazionalmente protetta come definita nell'articolo 1 che goda del proprio stato come tale in virtu' di funzioni che essa esercita per conto di tale Stato. 2. Inoltre ogni Stato Parte adottera' le misure che saranno ritenute necessarie allo scopo di stabilire la propria giurisdizione su tali reati nei casi in cui il presunto trasgressore sia presente sul proprio territorio e non lo estradi, in base all'articolo 8, a uno degli Stati di cui al paragrafo del presente articolo. 3. La presente Convenzione non esclude qualsiasi giurisdizione penale esercitata in conformita' del diritto interno.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. Gli Stati Parti coopereranno nella prevenzione dei reati di cui all'articolo 2, ed in particolare: a) adottando tutte le misure fattibili per impedire che sui rispettivi territori vengano fatti preparativi per commettere tali reati all'interno o all'esterno degli stessi; b) scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di misure amministrative o di altro genere, se del caso, per prevenire la commissione di tali reati.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Lo Stato Parte nel quale sia stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 2, dovra', ove abbia motivo di ritenere che un presunto trasgressore sia fuggito dal proprio territorio, comunicare a tutti gli Stati interessati, direttamente o per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite tutti i fatti pertinenti riguardanti il reato commesso ed ogni informazione disponibile circa l'identita' del presunto trasgressore. 2. Ogni qualvolta sia stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 2 contro una persona internazionalmente protetta, ogni Stato Parte che sia in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze del reato si adoperera' per trasmetterle, alle condizioni fissate dalle proprie leggi interne, complete e con la massima sollecitudine, allo Stato Parte per conto del quale la persona in questione stava esercitando le proprie funzioni.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Dopo essersi convinto che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul cui territorio si trova il presunto trasgressore adottera' le misure appropriate in base al proprio diritto interno allo scopo di assicurare la di lui presenza ai fini del procedimento penale o dell'estradizione. Tali misure dovranno essere notificate senza indugio direttamente o per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite: a) allo Stato ove il reato e' stato commesso; b) allo Stato od agli Stati di cui il presunto trasgressore e' cittadino o, nel caso, sia un apolide, nel cui territorio risieda permanentemente; c) allo Stato o agli Stati di cui la persona internazionalmente protetta in questione sia cittadino o per conto del quale o dei quali esercitava le proprie funzioni; d) a tutti gli altri Stati interessati; e e) all'organizzazione internazionale di cui la persona internazionale protetta in questione sia funzionario od agente. 2. Ogni persona nei confronti della quale siano in atto le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo avra' diritto: a) a comunicare senza indugio con il piu' vicino competente rappresentante dello Stato di cui egli sia cittadino o che sia altrimenti autorizzato a proteggere i suoi diritti o, nel caso di persona apolide, che sia disposto, a sua domanda, di proteggere i suoi diritti; e b) a ricevere le visite di un rappresentante di tale Stato.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. Lo Stato Parte sul cui territorio si trovi il presunto trasgressore, nel caso in cui non lo estradi, dovra' sottoporre, senza, alcuna eccezione e senza indebito ritardo, il caso alle proprie autorita' competenti al fine di perseguirlo mediante procedimento penale in conformita' delle leggi di tale Stato.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Nella misura in cui i reati di cui all'articolo 2 non siano elencati quali reati per i quali e' prevista l'estradizione in un Trattato di estradizione in vigore tra gli Stati Parti, essi saranno ritenuti inclusi in esso come tali. Gli Stati Parti si impegnano ad includere tali reati quali reati per i quali e' prevista l'estradizione in ogni futuro trattato di estradizione da concludersi fra di loro. 2. Se uno Stato Parte che condizioni l'estradizione all'esistenza di un Trattato riceve una domanda di estradizione da un altro Stato Parte col quale non abbia un Trattato di estradizione, potra', nel caso decida di concedere l'estradizione, ritenere la presente Convenzione quale base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda tali reati. L'estradizione sara' soggetta alle disposizioni procedurali e alle altre condizioni poste dalla legge dello Stato richiesto. 3. Gli Stati Parti che non condizionano l'estradizione all'esistenza di un Trattato riconosceranno tali reati come reati per i quali e' prevista l'estradizione, tra di loro, subordinatamente alle disposizioni procedurali e alle altre condizioni poste dalla legge dello Stato richiesto. 4. Ogni reato verra' considerato, ai fini dell'estradizione tra due Stati Parti, come se fosse stato commesso non solo, nel luogo in cui ha avuto luogo, ma anche nei territori degli Stati tenuti a stabilire la propria giurisdizione in conformita' del paragrafo 1 dell'articolo 3.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. Dovra' essere garantito un equo trattamento in tutti gli stadi del procedimento ad ogni persona nei confronti della quale sia in atto un procedimento in relazione ad uno dei reati di cui all'articolo 2.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Gli Stati Parti si forniranno l'un l'altro il piu' ampio grado di assistenza in relazione a procedimenti penali iniziati in caso di reati di cui all'articolo 2, incluso il fornire ogni prova a loro disposizione che sia necessaria al procedimento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non avranno alcun effetto sugli obblighi concernenti la reciproca assistenza giudiziaria inclusa in qualsiasi altro Trattato.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. Lo Stato Parte ove un presunto trasgressore venga processato dovra' comunicare il risultato finale del procedimento al Segretario generale delle Nazioni Unite, che trasmettera' l'informazione agli altri Stati Parti.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. Le disposizioni della presente Convenzione non avranno alcun effetto sull'applicazione dei Trattati sul diritto di asilo, in vigore alla data di adozione della presente Convenzione, esistenti tra Stati che siano Parti di tali Trattati; ma uno Stato Parte della presente Convenzione non puo' invocare tali Trattati nei confronti di un altro Stato Parte della presente Convenzione che non sia parte di tali Trattati.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. 1. Ogni controversia tra due o piu' Stati Parti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione che non venga composta mediante negoziati verra', a richiesta di uno di essi, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data di richiesta di arbitrato le parti non saranno in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, una di tali parti potra' deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia su domanda in conformita' dello Statuto della Corte. 2. Ogni Stato Parte puo' al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione ad essa, dichiarare di non ritenersi vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati dal paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia formulato una tale riserva. 3. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo puo' in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. La presente Convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 31 dicembre 1974 presso la sede delle Nazioni Unite di New York.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. La presente Convenzione dovra' essere ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. La presente Convenzione restera' aperta all'adesione da parte di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. 1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Qualsiasi Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informera' tutti gli Stati, interalia: a) delle firme apposte alla presente Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione in conformita' degli articoli 14, 15 e 16, e delle notifiche effettuate in base all'articolo 18; b) della data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 17.
Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20. L'originale della presente Convenzione, i cui testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne inviera' copie conformi a tutti gli Stati. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi loro governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a New York il 14 dicembre 1973.