LEGGE 8 luglio 1977, n. 486
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del Nord, con allegati, adottata a Londra il 1 giugno 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION sur l'exercice de la peche dans l'Atlantique Nord Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE per il regolamento della pesca nell'Atlantico del Nord I Governi del Belgio, Canada, Danimarca, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica Popolare di Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Stati Uniti d'America, URSS, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Desiderosi di assicurare l'ordine e la disciplina nei luoghi di pesca nella zona dell'Atlantico del Nord, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1) La presente Convenzione si applica alle acque dell'Oceano Atlantico, dall'Oceano Artico e dei loro mari tributari che sono definite piu' dettagliatamente nell'Allegato I della presente Convenzione. 2) Ai fini della presente Convenzione: Per "battello da pesca" s'intende qualsiasi battello utilizzato a titolo professionale per la cattura del pesce. Per "battello" s'intende qualsiasi battello da pesca e qualsiasi, battello utilizzato a titolo professionale per la trasformazione del pesce o per la fornitura di materiale o servizi ai battelli da pesca.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. Nulla, nella presente Convenzione, puo' essere considerato come pregiudicante i diritti, le rivendicazioni o i pareri di una Parte Contraente, per quanto concerne i limiti delle acque territoriali o i limiti nazionali di pesca o la giurisdizione di uno Stato rivierasco sulla pesca.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. 1) I battelli da pesca di ciascuna Parte Contraente sono registrati e contrassegnati in conformita' con la regolamentazione interna di ciascuna Parte in modo da assicurare la loro identificazione in mare. 2) L'autorita' competente di ciascuna Parte Contraente sceglie una o piu' lettere e una serie di cifre per ogni porto o circoscrizione marittima. 3) Ciascuna delle Parti Contraenti compila una lista di tali lettere. 4) Detta lista e tutte le eventuali modifiche apportate successivamente vengono notificate alle altre Parti Contraenti. 5) Le disposizioni dell'Allegato II della Convenzione si applicano ai battelli da pesca, alle loro imbarcazioni e al loro materiale da pesca.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. 1) Oltre che alle norme relative ai segnali prescritti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, i battelli da pesca di ciascuna Parte Contraente si conformeranno alle disposizioni dell'Allegato III della presente Convenzione. 2) E' proibito l'uso di fanali o segnali sonori supplementari diversi da quelli previsti nell'Allegato.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. Le reti, le lenze e altri strumenti posti in mare, nonche' le reti o le lenze derivanti devono essere contrassegnati in modo da segnalare la loro posizione e la loro estensione. Il contrassegno deve essere conforme alle disposizioni dell'Allegato IV della presente Convenzione.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. 1) Fermo restando il rispetto del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, tutti i battelli devono manovrare in modo da non intralciare le operazioni dei battelli da pesca e da non danneggiare gli strumenti da pesca, e devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato V della presente Convenzione. 2) Al fine di assicurare l'applicazione di tali disposizioni, le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono, di loro propria iniziativa, notificare alle autorita' competenti di altre Parti Contraenti che potrebbero esservi interessate le concentrazioni o le probabili concentrazioni di battelli da pesca o di strumenti da pesca di cui esse siano a conoscenza; le Parti Contraenti che ricevono tali notifiche, adotteranno tutte le disposizioni pratiche per informarne i loro battelli. Gli Ufficiali autorizzati designati in applicazione dell'Articolo 9 della Convenzione potranno anche attirare l'attenzione dei battelli sugli strumenti posti in mare.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. 1) In qualsiasi controversia sorta fra cittadini di differenti Parti Contraenti a proposito di un danno causato a strumenti o a battelli, a seguito di aggrovigliamento di strumenti, e in mancanza di accordo fra le Parti Contraenti circa il regolamento di tale controversia, si applichera' la procedura seguente: A richiesta della Parte Contraente di cui il querelante ha la nazionalita', ciascuna delle Parti Contraenti interessate designa una commissione d'inchiesta o una qualsiasi altra autorita' competente per istruire il reclamo. Dette commissioni o altre autorita' esaminano i fatti e cercano di addivenire a una composizione. 2) Tali disposizioni non pregiudicano i diritti dei querelanti di intentare una loro azione per risarcimento danni attraverso le vie ordinarie del diritto.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. 1) Ciascuna Parte Contraente s'impegna ad adottare le misure appropriate al fine di mettere in vigore e di far rispettare le disposizioni della presente Convenzione nei riguardi dei suoi battelli e dei loro strumenti. 2) All'interno della zona di pesca sottoposta alla sua giurisdizione, lo Stato rivierasco e' responsabile della messa in vigore e del rispetto delle disposizioni della presente Convenzione. 3) All'interno di detta zona, lo Stato rivierasco puo' contemplare delle norme speciali e delle esenzioni da una qualsiasi delle norme degli Allegati da II a V della presente Convenzione, per i battelli o strumenti che, per le loro dimensioni o loro tipo, operano o sono utilizzati soltanto nelle sue acque costiere, a condizione che non ne derivi alcuna discriminazione ne' di diritto ne' di fatto nei confronti dei battelli delle altre Parti Contraenti aventi il diritto di pescare nelle dette acque. Prima di stabilire tali norme o esenzioni speciali in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, per delle zone all'interno delle quali operano battelli da pesca stranieri, una Parte Contraente deve informare di tale sua intenzione le Parti Contraenti interessate e consultarle se queste lo desiderano.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. 1) In vista di facilitare l'applicazione della Convenzione, le disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VI della Convenzione stessa sono applicabili al di fuori dei limiti nazionali di pesca. 2) Per "Ufficiali autorizzati" s'intendono gli Ufficiali che le Parti Contraenti possono designare ai sensi delle presenti disposizioni. 3) Ogni Parte Contraente, a richiesta di un'altra Parte Contraente, notifica a quest'ultima i nominativi degli Ufficiali autorizzati che essa ha designato ai sensi delle presenti disposizioni o i nomi delle imbarcazioni a bordo delle quali essi sono imbarcati. 4) Gli Ufficiali autorizzati vigilano affinche' le disposizioni della Convenzione siano applicate, svolgono indagini e riferiscono i casi di infrazioni a tali disposizioni, assumono informazioni nei casi di danni, richiamano se necessario l'attenzione dei proprietari dei battelli delle Parti Contraenti sulle disposizioni della Convenzione, e collaborano a tali fini con gli Ufficiali autorizzati delle altre Parti Contraenti. 5) Allorche' un Ufficiale autorizzato ha motivo di credere che un battello di una Parte Contraente qualunque non rispetta le disposizioni della Convenzione, egli puo' procedere all'identificazione del battello, fare in modo di ottenere da tale battello le informazioni necessarie e compilare un rapporto. Se il caso e' abbastanza serio, egli puo' dare ordine al battello di fermarsi o, se si rivela necessario verificare i fatti, puo' salire a bordo per svolgere indagini e compilare un rapporto. 6) Se un Ufficiale autorizzato ha motivo di credere che un battello o i suoi strumenti abbiano causato un danno a un altro battello o ai suoi strumenti e che tale incidente sia dovuto a un'infrazione alla Convenzione, egli puo', nelle condizioni indicate al paragrafo precedente, dare a qualsiasi battello interessato l'ordine di fermarsi e salire a bordo per svolgere indagini e compilare un rapporto. 7) Gli Ufficiali autorizzati non devono dare a un battello da pesca l'ordine di fermarsi mentre sta pescando, calando a mare o ritirando le sue reti, salvo in caso d'urgenza per evitare avarie ad altri battelli o strumenti. 8) Gli Ufficiali autorizzati non spingeranno le loro indagini piu' in la' di quanto non sia necessario per verificare se ci sia stata infrazione alle disposizioni della Convenzione o, se essi giudicano che vi sia stata un'infrazione, per ottenere informazioni circa i fatti, e si comporteranno in qualsiasi circostanza in, modo da intervenire e da ostacolare i battelli il meno possibile. 9) Allorquando battelli o strumenti da pesca vengono danneggiati, gli Ufficiali autorizzati possono proporre di conciliare in mare gli interessati e, con il consenso delle Parti in causa, aiutarli ad addivenire a una composizione. A richiesta delle Parti in causa, gli Ufficiali autorizzati stendono un atto indicante i termini della composizione cui si e' addivenuti. 10) La resistenza opposta da parte di un battello alle disposizioni di un Ufficiale autorizzato viene considerata come resistenza all'autorita' nazionale da cui dipende tale battello. 11) Le Parti Contraenti prendono in esame i rapporti degli Ufficiali autorizzati stranieri, compilati in applicazione delle presenti disposizioni, e danno seguito a tali rapporti come se emanassero dai loro propri Ufficiali. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono alcun obbligo a una Parte Contraente di dare al rapporto di un Ufficiale autorizzato straniero una forza probante superiore a quella che tale rapporto avrebbe nel paese dell'Ufficiale da cui emana. Le Parti Contraenti collaborano per facilitare le procedure giudiziarie o altre, avviate sulla base del rapporto compilato da un Ufficiale autorizzato in applicazione della presente Convenzione. 12) Gli Ufficiali autorizzati non esercitano il loro potere di salire a bordo di un battello di un'altra Parte Contraente qualora un Ufficiale autorizzato di tale Parte Contraente sia disponibile e si trovi in condizioni di farlo egli stesso.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. 1) Qualsiasi Parte Contraente puo' proporre degli emendamenti agli Articoli della presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento e' indirizzato al Governo depositario che ne trasmette copia a tutte le Parti Contraenti e ai Governi firmatari. Ogni emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la sua accettazione da parte di tutte le Parti Contraenti. 2) A richiesta di un quarto delle Parti Contraenti, il Governo depositario convoca una riunione delle Parti Contraenti per stabilire se e' il caso di emendare gli articoli della presente Convenzione. Gli emendamenti saranno adottati all'unanimita' nel corso di detta riunione, saranno notificati dal Governo depositario a tutte le Parti Contraenti, ed entreranno in vigore il trentesimo giorno dopo la loro accettazione da parte di tutte le Parti Contraenti. 3) Le notifiche d'accettazione di tali emendamenti saranno indirizzate al Governo depositario.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. 1) Qualsiasi Parte Contraente puo' proporre emendamenti agli Allegati della presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento sara' indirizzato al Governo depositario, che ne trasmettera' copia a tutte le Parti Contraenti e ai Governi firmatari. Il Governo depositario informera' tutte le Parti Contraenti della data in cui ha ricevuto le notifiche d'accettazione di un emendamento dai due terzi delle Parti Contraenti. L'emendamento entrera' in vigore nei riguardi di tutte le Parti Contraenti il centocinquantesimo giorno dopo detta data, a meno che, entro un termine di centoventi giorni a decorrere da detta data, una Parte Contraente non notifichi al Governo depositario la propria opposizione all'emendamento, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore. 2) A richiesta di tre Parti Contraenti, il Governo depositario convochera' una riunione delle Parti Contraenti per stabilire se e' il caso di emendare gli Allegati della presente Convenzione. Un emendamento adottato in tale riunione dai due terzi delle Parti Contraenti rappresentate sara' notificato dal Governo depositario a tutte le Parti Contraenti, ed entrera' in vigore nei riguardi di tutte le Parti Contraenti il duecentodecimo giorno dopo la data di detta notifica, a meno che entro centottanta giorni a decorrere dalla data della notifica una Parte Contraente non notifichi al Governo depositario la propria opposizione all'emendamento, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. Le Parti Contraenti notificheranno al Governo depositario i nomi delle autorita' competenti che esse hanno designato in applicazione delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Il Governo depositario informera' le Parti Contraenti di tutte queste notifiche.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. 1) Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti Contraenti a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione che non puo' essere regolata per via di negoziato viene, a richiesta di una delle Parti interessate, sottoposta ad arbitrato. 2) La richiesta di arbitrato precisera' l'oggetto del reclamo sottoposto ad arbitrato ed esporra' succintamente i motivi sui quali essa si fonda. 3) A meno che le Parti in lite non concordino diversamente, dette Parti designeranno ciascuna un membro della Commissione d'arbitrato e sceglieranno di comune accordo un membro supplementare per assumerne la presidenza. La Commissione d'arbitrato deliberera' sulle questioni che le vengono sottoposte a semplice maggioranza, e le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti. Le altre modalita' della procedura verranno stabilite da un accordo speciale fra le Parti. 4) Con deroga alle disposizioni del paragrafo 3), le Parti potranno convenire di sottoporre la controversia ad arbitrato secondo un'altra procedura in vigore fra di esse. 5) Se, entro i sei mesi successivi alla data di una richiesta di arbitrato, le Parti non avranno potuto mettersi d'accordo circa l'organizzazione di quest'ultimo, una qualunque delle Parti interessate potra' sottoporre la controversia (ai sensi del paragrafo 1, alla Corte Internazionale di Giustizia a mezzo di richiesta conforme agli statuti della Corte. 6) Con deroga alle disposizioni del paragrafo 1), le Parti potranno convenire di sottoporre direttamente la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. 1) Salvo nei casi previsti dai paragrafi 2) e 3) qui sotto, e dal paragrafo 3) dell'articolo 17, nessuna riserva alla presente Convenzione potra' essere fatta senza l'accordo delle Parti Contraenti e dei Governi firmatari. Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, sara' richiesto l'accordo delle sole Parti Contraenti. 2) Al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione o dell'adesione, qualsiasi Stato puo' fare una riserva all'articolo 13 della presente Convenzione. 3) Qualsiasi Stato puo', al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione o dell'adesione, fare una riserva ai paragrafi 5) e 6) dell'articolo 9 nei riguardi di una o di piu' Parti Contraenti o Governi firmatari. 4) Qualsiasi Parte Contraente che ha fatto una riserva conformemente ai paragrafi precedenti o al paragrafo 3) dell'articolo 17 potra' in qualsiasi momento ritirare tale riserva indirizzando a tal fine una comunicazione al governo depositario.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. La presente Convenzione sara' aperta alla firma a Londra dal 1 giugno al 30 novembre 1967. Essa sara' sottoposta a ratifica o ad approvazione. Gli strumenti di ratifica o d'approvazione saranno depositati il piu' rapidamente possibile presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. 1) La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di approvazione. 2) In seguito, la Convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o d'approvazione.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. 1) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, qualsiasi Stato che non l'abbia ancora firmata puo' in qualsiasi momento aderirvi, previo accordo dei tre quarti delle Parti Contraenti e dei Governi firmatari. Un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione, e' richiesto l'accordo soltanto dei tre quarti delle Parti Contraenti. 2) L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento d'adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. La Convenzione entrera' in vigore, per ciascuno Stato che vi aderisce, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento d'adesione. 3) Prima dell'entrata in vigore della Convenzione nei riguardi di uno Stato che vi ha aderito in virtu' del presente articolo, una Parte Contraente puo' in qualsiasi momento formulare una riserva ai paragrafi 5) e 6) dell'articolo 9 nei confronti di detto Stato.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18. 1) Qualsiasi Parte Contraente puo', in occasione del deposito del proprio strumento di ratifica, d'approvazione o d'adesione, o in una qualunque data successiva, estendere la presente Convenzione, a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Governo depositano, a uno dei territori o a tutti i territori di cui detta Parte Contraente assicura le relazioni internazionali. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore per quello o per quei territori o il novantesimo giorno dopo la ricezione di tale dichiarazione, o alla data in cui entrera' in vigore la Convenzione in conformita' con il paragrafo 1) dell'articolo 16, a seconda di quale delle due date sia la piu' lontana. 2) Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo che precede puo' essere annullata nei riguardi di un territorio qualunque menzionato in detta dichiarazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 19.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19. In qualsiasi momento dopo la scadenza del quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con il paragrafo 1) dell'articolo 16, qualunque Parte Contraente puo' denunciarla a mezzo di notifica scritta indirizzata al Governo depositario. Ogni notifica di tale genere entrera' in vigore dodici mesi dopo la data della sua ricezione. La Convenzione restera' in vigore fra le altre Parti.
Convenzione-art. 20
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