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LEGGE 8 luglio 1977, n. 487

Current text a fecha 1977-08-06

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvata la convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 della convenzione predetta.

Art. 3

Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale, in conformita' alle disposizioni contenute nella predetta convenzione, nonche' le modalita' necessarie per l'applicazione della convenzione stessa e per l'eventuale rimborso dell'importo relativo al costo del libretto stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION creant un livret de familie international Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. CONVENZIONE che istituisce un libretto di famiglia internazionale Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di istituire un libretto di famiglia internazionale, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. All'atto del matrimonio, l'ufficiale di stato civile consegna agli sposi un libretto di famiglia internazionale conforme al modello allegato alla presente Convenzione. Non puo' essere rilasciato alcun libretto di famiglia di modello diverso.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le ulteriori annotazioni degli atti di stati civile concernenti il matrimonio degli sposi, la nascita dei figli da essi avuti, nonche' il decesso degli sposi e dei loro figli. L'ufficiale di stato civile che ha redatto e trascritto l'atto riporta le dichiarazioni e le annotazioni nelle caselle corrispondenti alle voci stampate sul libretto.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. Indicazioni diverse, proprie a ciascuno Stato contraente, possono inoltre essere apposte nelle caselle previste a tale scopo nel libretto di famiglia internazionale. Le stesse sono riportate a cura delle autorita' competenti o delle persone autorizzate in detto Stato.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. Se il libretto di famiglia internazionale non e' stato rilasciato all'atto della celebrazione del matrimonio, puo' essere rilasciato successivamente, sia dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o ne ha trascritto l'atto, sia dalle autorita' competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi sia cittadino. Se alcune dichiarazioni o annotazioni di stato civile non sono state riportate nel libretto dall'ufficiale di stato civile indicato all'articolo 2, esse possono essere riportate dalle autorita' competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi e' cittadino. Ogni Stato contraente indichera' all'atto della firma, o delle notifiche di cui all'articolo 18 o dell'adesione, le autorita' competenti per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. Le pagine del libretto di famiglia internazionale sono numerate senza interruzione.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. Tutte le iscrizioni da riportare sul libretto di famiglia internazionale sono scritte in caratteri tipografici latini, ma possono anche essere scritte negli stessi caratteri della lingua usata per la redazione dell'atto al quale si riferiscono. Le stesse sono dattiloscritte o, in difetto, scritte a mano.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. Le date sono scritte in numeri arabi che indichino, uno dopo l'altro, sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell'anno sono indicati con le cifre che vanno dal 01 al 09. Per indicare il sesso sono usati esclusivamente i seguenti simboli F = femminile, M = maschile. Per indicare la separazione legale, il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il decesso del marito, il decesso della moglie e il decesso di un figlio sono usati esclusivamente i seguenti simboli: SC = separazione legale; DIV = divorzio; A = annullamento; Dm = decesso del marito; Df = decesso della moglie; De = decesso di un figlio. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento. Il numero di identificazione di ciascuno dei coniugi e di ciascun figlio e' preceduto dal nome dello Stato che lo ha attribuito.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. Le voci invariabili del libretto di famiglia internazionale, fatta eccezione per i simboli previsti dall'articolo 7 che riguardano le date, sono stampati almeno in due lingue, di cui una e' la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il libretto e' stato rilasciato e l'altra e' la lingua francese. Alla fine del libretto le voci invariabili devono essere indicate almeno nelle lingue degli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile, nonche' nelle lingue inglese, araba e spagnola, qualora tali lingue non siano state usate per la stampa di tali voci.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. Il significato dei simboli usati nel libretto di famiglia internazionale deve essere indicato almeno nelle lingue degli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile, nonche' nelle lingue inglese, araba e spagnola.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. Se le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile non possono essere contenute in una casella o in una parte di casella di un estratto di atto, questa viene annullata con tratteggi.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. Le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile riportate nel libretto di famiglia internazionale sono datate e munite delle firme e del timbro dell'autorita' che le ha riportate. Tali dichiarazioni e annotazioni hanno la stessa validita' degli estratti di atti di stato civile rilasciati da detta autorita'. Per la validita' del libretto nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione, non occorre alcuna legalizzazione.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. Il libretto di famiglia internazionale deve essere aggiornato quando non corrisponde piu' all'esatta situazione. L'ufficiale di stato civile che redige un atto di cui si deve far menzione nel libretto ne richiede la consegna per aggiornarlo.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. Il rilascio del libretto di famiglia internazionale non da' luogo a percezione di alcun diritto. Lo stesso vale per l'apposizione delle annotazioni nel libretto.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. Ogni Stato contraente stabilira' il numero di voci "estratto di nascita di un figlio" che dovra' contenere il libretto di famiglia internazionale rilasciato sul suo territorio.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. Per l'applicazione della presente Convenzione sono equiparati ai cittadini di uno Stato i profughi e gli apolidi il cui stato personale e' regolato dalla legge di detto Stato.

Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16. In deroga alla presente Convenzione, possono essere inserite, all'inizio o alla fine del libretto di famiglia internazionale, informazioni di interesse generale o locale per gli sposi.

Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17. Ogni Stato contraente potra', all'atto della firma, della notifica di cui all'articolo 18 o dell'adesione dichiarare: a) che il libretto di famiglia internazionale sara' rilasciato soltanto se gli interessati lo richiederanno dopo che l'ufficiale di stato civile avra' richiamato la loro attenzione sull'utilita' di detto documento, e che nessuno altro libretto di famiglia potra' essere rilasciato; b) che per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione il libretto di famiglia internazionale sara' rilasciato, soltanto se gli interessati lo richiederanno, preferendolo al libretto di famiglia nazionale in uso, dopo che lo ufficiale di stato civile avra' richiamato la loro attenzione sull'utilita' del documento internazionale; c) che il libretto di famiglia internazionale non sara' rilasciato nell'intero suo territorio se non al termine di un periodo di tempo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e che durante tale periodo il libretto di famiglia gia' in vigore potra' ancora essere rilasciato; d) che i figli adottivi non saranno menzionati nel libretto di famiglia internazionale; e) che non applichera' l'articolo 13 o una delle sue disposizioni.

Convenzione-art. 18

ARTICOLO 18. Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero lo avvenuto adempimento della procedura richiesta dalla loro Costituzione per rendere applicabile sul loro territorio la presente Convenzione. Il Consiglio federale svizzero dara' notizie agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile di tutte le notifiche fatte ai sensi del comma precedente.

Convenzione-art. 19

ARTICOLO 19. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della seconda notifica e avra' effetto da questo momento tra i due Stati che abbiano compiuto tale formalita'. Per ogni Stato contraente che compia successivamente la formalita' di cui all'articolo che precede la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data della sua notifica. Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Governo depositario ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Convenzione-art. 20

ARTICOLO 20. Le riserve di cui all'articolo 17 possono essere ritirate in tutto o in parte in qualunque momento. Il loro ritiro sara' notificato al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero comunichera' agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche fatti ai sensi del comma precedente.

Convenzione-art. 21

ARTICOLO 21. La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potra', all'atto della firma, della notifica, dell'adesione o successivamente, dichiarare mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della Convenzione saranno applicabili a uno o piu' dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui si assume la responsabilita' internazionale. Il Consiglio federale svizzero comunichera' quest'ultima notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel territorio o nei territori indicati nella notifica sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto detta notifica. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformita' alle disposizioni del comma secondo del presente articolo potra' in seguito dichiarare, in qualsiasi momento, mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cessera' di essere applicabile in uno o piu' degli Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio federale svizzero comunichera' la nuova notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione di stato civile. La Convenzione cessera' di essere applicabile a detto territorio sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto tale notifica.

Convenzione-art. 22

ARTICOLO 22. Ogni Stato potra' aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore l'atto di adesione sara' depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo comunichera' a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile ogni deposito di atto di adesione. La Convenzione entrera' in vigore, per lo Stato aderente, trenta giorni dopo la data di deposito dell'atto di adesione.

Convenzione-art. 23

ARTICOLO 23. La presente Convenzione rimarra' in vigore per tempo indeterminato. Ogni Stato contraente avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento mediante notifica scritta diretta al Consiglio federale svizzero, che ne informera' gli altri Stati contraenti ed il Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Detta facolta' di denuncia non potra' essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno a partire, dalla notifica di cui all'articolo 18 o dell'adesione. La denuncia produrra' i suoi effetti sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avra' ricevuto la notifica di cui al primo comma di questo articolo. IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A PARIGI il 12 settembre 1974, in un solo esemplare che verra' depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia certificata conforme sara' consegnata per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della commissione internazionale di stato civile. (Seguono le firme)