LEGGE 4 agosto 1977, n. 502

Type Legge
Publication 1977-08-04
Ultimo aggiornamento 1977-08-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare e' convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato ne' zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quattordici per cento.

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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