LEGGE 4 agosto 1977, n. 502
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare e' convertito in legge con la seguente modificazione: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non concentrato ne' zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto (v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del quattordici per cento.
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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