DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 514
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 607, con il quale, tra l'altro, si modificava la tabella 1 annessa allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel senso che l'organico dei professori di ruolo, per la facolta' di agraria, passava da 7 + 1 a 8 + 1, e' rettificato come al seguente art. 2, in quanto l'aumento di posto apportato con il decreto del Presidente della Repubblica in parola si riferiva ad un posto di ruolo convenzionato.
Art. 2
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Milano il 30 novembre 1973 e l'8 luglio 1974 per il finanziamento rispettivamente di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) e per un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di valutazione zootecnica degli alimenti presso la facolta' di agraria dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, e pertanto la tabella 1, per quanto riguarda l'organico di professori di ruolo della predetta facolta', e' modificato nel senso che viene portato a 7 + 3.
Art. 3
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Milano il 4 febbraio 1976, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di tecnica bancaria presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' cattolica "Sacro Cuore" di Milano, e pertanto la tabella 1, per quanto riguarda l'organico dei professori di ruolo della predetta facolta', e' modificata nel senso che viene portato a 16 + 1.
LEONE MALFATTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1977
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 22 Repertorio n. 31
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria- art. 1
REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' CATTOLICA S. CUORE DI MILANO CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E NUMERO UNDICI INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE ENOLOGICO PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PRESSO LA FACOLTA' DI AGRARIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE. L'anno 1973 (millenovecentosettantatre) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre, alle ore undici, in Milano, in una sala del rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, in largo Gemelli, 1, dinnanzi a me dott. Giancarlo Brasca, nato a Mezzago (Milano) il 1 agosto 1920, residente a Milano, nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 7 ottobre 1971, n. 1536, alla presenza dei testimoni: sig. dott. Domenico Lofrese, nato a Acquaviva delle Fonti (Bari) il 6 febbraio 1932 e residente a Roma, via Trionfale, 8229; sig, Sergio Dal Corso, nato a Venezia il 9 marzo 1930 e residente in Milano, via Mecenate, 7, si sono personalmente costituiti i signori: Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore a cio' autorizzato con delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del 28 novembre 1973; De Marchi dott. Alberto, amministratore delegato della S.p.a. Winefood, con sede in Corsico (Milano), via G. di Vittorio, 32, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Morgante avv. Francesco, presidente della Soc. coop. a r.l. Aziende agricole riunite "Torre Salsa", con sede in Siculiana (Agrigento), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Bertolaso Luigino, amministratore delegato della S.p.a. Bertolaso, con sede in Zimella (Verona), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Dal Cin dott. Gildo, amministratore unico della S.r.l. Laboratorio chimico dott. G. Dal Cin, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), viale Casiraghi, 422, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Botta ing. Giorgio, presidente della S.a.s. Plastocoat, con sede in Torino, via Cumiana, 28, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Sernagiotto Emilio, amministratore unico della S.p.a. Officine meccaniche Sernagiotto, con sede in Casteggio (Pavia), via Torino, 109, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Zonin Giovanni, presidente della S.p.a. Zonin, con sede in Gambellara (Vicenza), il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Isolabella dott. Guido, presidente della S.p.a. E. Isolabella e Figlio, con sede in Milano, via Villoresi, 11/13, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Ponti Franco, procuratore della S.p.a. Ponti, con sede in Ghemme (Novara), via E. Ferrari, 7, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Denari duca Antonio Giuseppe, presidente della S.p.a. Premiata cantina sociale, con sede in Santa Maria della Versa (Pavia), iL quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Agnetti Alberto, amministratore della S.p.a. Selip, con sede in Milano, via Ippolito Nievo, 23, il quale mi dichiara di avere per tale sua qualita' i poteri per questo atto; Premesso che le industrie qui costituite, nella piena consapevolezza dello sviluppo sempre piu' notevole che caratterizza l'enologia italiana e conseguentemente delle esigenze relative a tale settore e allo scopo di aggiornare continuamente il livello qualitativo della produzione onde consentire alle industrie enologiche italiane di essere sempre piu' inserite nella piu' vasta enologia europea, hanno considerato che a questi scopi si possa piu' facilmente pervenire mediante il convenzionamento di una cattedra della facolta' di agraria dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore; che nell'Universita' cattolica del Sacro Cuore e' svolto l'insegnamento di enologia con relativa sperimentazione scientifica come parte dell'insegnamento professato dalla cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) di cui costituisce l'aspetto piu' rilevante; che per le esigenze sopra descritte e' possibile convenzionare la cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) affinche' ad essa sia preposto un professore di ruolo al fine di intensificare le attivita' di ricerca ed il pratico sfruttamento di esse; Considerato che l'attivita' della cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio), come sopra strutturata, si articola prevalentemente nei settori: a) della ricerca di carattere chimico-enologico, microbiologico, tecnologico (con riferimento ai procedimenti ed alle macchine per l'elaborazione dei vini); b) della formazione tecnica intesa a fornire una previsione e visione unitaria relativa alla specializzazione enologica; c) della divulgazione ed assistenza mediante la collaborazione tra le industrie qui costituite con interscambio di notizie e di esperienze per il tramite della cattedra che qui si convenziona. Tutto cio' premesso e richiamato quale parte integrante della presente convenzione, Si stipula e si conviene: Art. 1. Le industrie rappresentate come sopra, affinche' presso la facolta' di agraria dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore venga attuato da un professore di ruolo l'insegnamento di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) si impegnano a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi annui da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: S.p.a. Winefood ........................................ L. 1.500.000 Soc. coop. a r.l. Aziende agricole riunite "Torre Salsa" .......................................... L. 1.000.000 S.p.a. Bertolaso ......... .......................... L. 1.000.000 S.r.l. Lab. ch. dott. G. Dal Cin ....................... L. 1.000.000 S.a.s. Plastocoat ...................................... L. 1.000.000 S.p.a. O.M. Sernagiotto ................................ L. 1.000.000 S.p.a. Zonin ..... ......................................L. 1.000.000 S.p.a. F. Isolabella e Figlio ...........................L. 700.000 S.p.a. Ponti ............................................L. 600.000 S.p.a. Cantina soc. di S. Maria V .......................L. 500.000 S.p.a. Selip ............................................L. 1.000.000 e cosi' complessivamente: a) L. 8.530.000 annue pari all'importo del costo medio del trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di professore universitario di ruolo; b) L. 1.770.000 annue pari alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 5.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' cattolica in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria - art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico e di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, le industrie rappresentate si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, le industrie rappresentate si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza quanto previsto alla lettera b) dell'art. 1. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria - art. 4
Art. 4. La presente convenzione ha la durata di venti anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio) e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria - art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore presso la facoltà di agraria - art. 6
Art. 6. La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' cattolica, e' esente da ogni tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo trovano conforme alle proprie volonta' e lo sottoscrivono come funzionario delegato a ricevere gli atti in forma pubblica. F.to: Giuseppe LAZZATI Alberto De MARCHI Francesco MORGANTE Luigino BERTOLASO Gildo DAL CIN Giorgio BOTTA Emilio SERNAGIOTTO Giovanni ZONIN Guido ISOLABELLA Franco PONTI Antonio Giuseppe DENARI Alberto AGNETTI Domenico LOFRESE, testimone Sergio DAL CORSO, testimone Giancarlo BRASCA, rogante Registrato a Milano il 13 dicembre 1973 - Ufficio del registro al n. 05754 A/S atti pubblici. - Esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MALFATTI
Convenzione per un posto di professore di ruolo presso la facoltà di agraria - art. 1
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