LEGGE 8 agosto 1977, n. 532
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Art. 56. - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".
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