LEGGE 8 agosto 1977, n. 533
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole: "armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti", sono aggiunte le seguenti: "e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo". La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica altresì ai reati di furto e rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge.
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