LEGGE 8 agosto 1977, n. 534
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il capoverso dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: "Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione. Se si tratta di reato continuato è competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave o in caso di pari gravità il primo reato".
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