DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1977, n. 538
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 433, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in andrologia: Scuola di specializzazione in andrologia Art. 434. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa, la scuola di specializzazione in andrologia. Il direttore della scuola viene nominato fra i professori di ruolo e fuori ruolo di medicina interna della facolta' particolarmente competente nel campo della andrologia, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. La sede della scuola sara' indicata per ogni triennio in rapporto alla nomina del direttore. Art. 435. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini; anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile; fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo; biochimica endocrina; anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I; nozioni di immunopatologia; semeiotica e diagnostica andrologica medica I; semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I. 2° Anno: anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II; semeiotica e diagnostica andrologica medica II; semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II; immunopatologia della infertilita' maschile; eredopatologia andrologica; patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I; aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica; patologia venereologia nei riguardi dell'andrologia. 3° Anno: patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II; profilassi della infertilita' maschile; terapia andrologica medica; terapia andrologica chirurgica; farmacologia endocrina e della riproduzione dell'uomo. Art. 436. - Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare come interni la prima clinica medica per un periodo che verra' stabilito dal direttore della scuola. Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di otto. I candidati devono superare una prova di ammissione per titoli ed esami. L'ammissione e' limitata ai laureati in medicina e chirurgia. Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare un esame di profitto che puo' vertere anche su prove pratiche. Gli esami di profitto si svolgono a gruppi di materie e possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva e l'altra autunnale e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovra' sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola. Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento delle scuole di specializzazione e perfezionamento dell'Universita' di Pisa.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1977
Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 26
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