LEGGE 8 agosto 1977, n. 547
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le somme da corrispondere ai comuni e alle province per l'anno 1977 in sostituzione dei tributi soppressi sono maggiorate, rispetto a quelle spettanti per l'anno 1976 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per un importo pari al 25 per cento delle somme erogate, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 189, nell'anno 1976.
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