LEGGE 8 agosto 1977, n. 565
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabilito, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera 5 maggio 1976 del CIPE, in lire 3.300 miliardi per l'anno 1975 e in lire 3.750 miliardi per l'anno 1976.
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