LEGGE 8 agosto 1977, n. 573
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze: a) alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; b) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127.
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