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LEGGE 8 agosto 1977, n. 574

Current text a fecha 1977-09-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La lettera a) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita con la seguente: "a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione".