La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La lettera a) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita con la seguente: "a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione".