LEGGE 8 agosto 1977, n. 582

Type Legge
Publication 1977-08-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita a favore degli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, sono riscattabili, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368: a) il servizio di ruolo prestato presso le ferrovie già in concessione, successivamente incluse nella rete statale con le leggi 30 aprile 1959, n. 286, 24 dicembre 1959, n. 1143, e 10 dicembre 1969, n. 961, a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino a quella di inquadramento nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; b) l'anzianità riconosciuta ai soli fini di pensione agli ex combattenti che hanno partecipato ai concorsi riservati di cui all'articolo 378 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè ai vincitori del concorso di cui all'articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425; c) i servizi comunque prestati, nella stessa misura in cui ne è prevista la computabilità ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato o del Fondo pensioni ferroviarie dello Stato.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.