LEGGE 8 agosto 1977, n. 585
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono riscosse ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette. L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.