LEGGE 8 agosto 1977, n. 597
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1 novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente: "Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.