DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 599
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;
Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;
Ritenuto che l'ente pubblico "Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine" non e' necessario ai fini indicati nel citato art: 3;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
L'ente pubblico "Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine" e' soppresso a decorrere dal termine dell'anno scolastico 1976-77.
LEONE ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 18
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