DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1977, n. 600

Type DPR
Publication 1977-07-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico "Opera nazionale per gli orfani di guerra" non e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3, in quanto le sue residue funzioni possono essere esercitate dall'Opera nazionale invalidi di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico "Opera nazionale per gli orfani di guerra" e' soppresso ed incorporato nell'Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.) di cui alla categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1977

Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 17

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