LEGGE 9 giugno 1977, n. 605

Type Legge
Publication 1977-06-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: a) convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; b) convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 49 e 27 delle convenzioni stesse.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COSSIGA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA Il Presidente della Repubblica italiana e Il Capo dello Stato Spagnolo animati dal desiderio di regolare le relazioni fra i due Stati e di prestarsi la massima assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione Hanno deciso di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato quali loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna Il Capo dello Stato Spagnolo S.E. Gregorio Lopez Bravo, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I. Le Parti Contraenti si obbligano a prestarsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile, secondo le disposizioni della presente Convenzione, in ogni processo penale per qualsiasi fatto la cui repressione rientri nella competenza delle autorita' giudiziarie della Parte richiedente, al momento in cui viene sollecitata l'assistenza. II. - La presente Convenzione non si applichera' alle misure di detenzione provvisoria ne' ai reati militari, salvo clic costituiscano infrazioni di diritto comune. III. - L'assistenza sara' prestata anche qualora il fatto non sia punibile secondo la legge della Parte richiesta. Cio' nonostante per l'esecuzione del sequestro giudiziario di oggetti e per la perquisizione domiciliare o personale, sara' necessario che il fatto per il quale si richiede l'assistenza sia considerato come reato anche nella legislazione della Parte richiesta.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 L'assistenza giudiziaria potra' essere rifiutata: a) Se la domanda si riferisce, secondo la Parte richiesta, a delitti politici, a reati connessi con delitti di questo tipo, o a reati fiscali. b) Se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della domanda mette in pericolo la propria sovranita', la propria sicurezza, oppure l'ordine pubblico o altro interesse fondamentale del Paese.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 L'esecuzione di una istanza di assistenza sara' condotta a termine conformemente alla legislazione della Parte richiesta, attenendosi strettamente alle formalita' espressamente richieste, sempreche' non vengano diminuite le garanzie individuali previste dalla legge della Parte richiesta e non si violino i suoi principi di ordine pubblico.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 I. La Parte richiesta eseguira' le commissioni rogatorie relative ad un processo penale che le siano rivolte dalle autorita' giudiziarie della Parte richiedente, e che abbiano per oggetto atti di istruzioni o di comunicazioni. II. - Se la rogatoria ha per oggetto la consegna di atti giudiziari, di elementi di prova, e, in genere, di qualsiasi tipo di documento, la Parte richiesta potra' consegnare soltanto copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali. III. - La Parte richiesta potra' rifiutare l'invio di oggetti, atti giudiziari o documenti originali che le siano stati richiesti, qualora essi siano necessari in un procedimento penale in corso. IV. - Gli oggetti o documenti, che siano stati inviati in esecuzione di una commissione rogatoria, saranno restituiti non appena possibile, a meno che la Parte richiesta vi rinunci.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Qualora la Parte richiedente ne faccia espressa istanza, essa sara' informata della data e del luogo di compimento della commissione rogatoria, affinche' le autorita' o persone interessate possano assistere a detta esecuzione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 I. - La Parte richiesta procedera' alla consegna degli atti del procedimento o delle decisioni giudiziarie, che le siano state inviate a tal fine dalla Parte richiedente. La consegna potra' effettuarsi mediante la semplice trasmissione del documento al destinatario; ma qualora la Parte richiedente lo solleciti espressamente, essa sara' effettuata in una delle forme previste dalla legislazione della Parte richiesta, o in una forma speciale compatibile con quanto disposto all'articolo 3 della presente Convenzione. II. - La consegna sara' comprovata mediante ricevuta, datata e firmata dal destinatario, o mediante un certificato dell'autorita' competente che documenti il fatto, la forma e la data della consegna stessa. L'uno o l'altro di tali documenti sara' inviato immediatamente alla Parte richiedente, e qualora la consegna non abbia potuto avvenire, ne saranno indicati i motivi. III. - All'istanza che abbia per oggetto la citazione di un imputato, testimone o perito, davanti alle autorita' della Parte richiedente, potra' non essere dato corso se ricevuta meno di trenta giorni prima della data segnalata per la comparizione. La Parte richiedente dovra' tener conto di questo termine nel formulare la sua domanda.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Se la Parte richiedente desidera la comparizione come testimone o come perito di una persona che si trovi nel territorio dell'altra Parte, questa procedera' alla citazione conformemente alla domanda formulata, ma senza che possano avere effetti le clausole comminatorie o le sanzioni previste in caso di mancata comparizione.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Gli indennizzi e l'importo delle spese di viaggio e soggiorno ditte debbano essere versati dalla Parte richiedente al testimone o al perito, saranno calcolati a partire dal luogo della sua residenza, tenendo conto, come livello minimo, delle tariffe e dei regolamenti in vigore nel territorio in cui avra' luogo l'udienza.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 I. - Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o perito davanti alle proprie autorita' giudiziarie risulti particolarmente necessaria, essa ne dara' atto nella istanza di citazione. La Parte richiesta insistera' presso il testimone o il perito affinche' egli accetti l'invito rivoltogli, e fara' conoscere la sua risposta alla Parte richiedente. II. - Nel caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la domanda o la citazione dovranno menzionare l'importo approssimativo degli indennizzi e delle spese da percepire e da rimborsare. A richiesta della persona citata, potranno essere anticipati dalla Parte richiesta, per conto della Parte richiedente e per il tramite delle autorita' del luogo di residenza, la totalita' o parte degli importi.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 I. - Se in una causa penale si consideri necessaria la comparizione personale di fronte alle autorita' giudiziarie di uno Stato, in qualita' di testimone o per un confronto, di un individuo detenuto nell'altro Stato, verra' formulata una richiesta in tal senso. Essa verra' accolta, a meno che non si oppongano considerazioni particolari, a condizione che il detenuto sia restituito al piu' presto possibile, e che venga osservato quanto disposto al paragrafo II del presente articolo. II. - Il testimone o il perito, qualunque sia la sua nazionalita', che in conseguenza di una citazione compaia davanti alle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente, non potra' essere perseguito o detenuto in tale Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. III - L'immunita' prevista dal paragrafo precedente cessera' non appena il testimone o il perito abbia avuto la possibilita' di abbandonare il territorio dello Stato richiedente per un periodo ininterrotto di trenta giorni a partire dal momento in cui la sua presenza non era piu' richiesta dalle autorita' giudiziarie, e cio' nonostante egli sia rimasto nel suddetto territorio, o vi sia ritornato dopo averlo abbandonato.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Le Parti Contraenti si daranno reciproca notizia delle sentenze penali che diano luogo ad iscrizione sul casellario penale del proprio territorio, e che siano pronunciate dalle autorita' giudiziarie di una di esse nei confronti di cittadini dell'altra. Le informazioni verranno inviate per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia.

Convenzione - art. 12

Articolo. 12 Le Parti Contraenti si comunicheranno, in conformita' alla legislazione dello Stato richiesto, per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia, anche i precedenti penali, quando uno di esse lo richieda espressamente facendo constare i motivi della richiesta. Nei casi di urgenza la richiesta di precedenti penali potra' essere effettuata utilizzando i canali della Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale - Interpol.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 I. - Le istanze di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti: a) Autorita' da cui promana il documento o la decisione. b) Natura del documento o della decisione. c) Qualificazione del reato. d) Nella misura del possibile, identita' e cittadinanza della persona imputata o condannata. e) Nome e indirizzo del destinatario. II. - Le commissioni rogatorie, che non abbiano per oggetto una semplice consegna di documenti o atti, conterranno inoltre l'imputazione ed una esposizione sommaria dei fatti.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Le commissioni rogatorie in materia penale saranno inoltrate direttamente dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto. In caso d'urgenza le commissioni rogatorie potranno essere trasmesse direttamente fra lo autorita' giudiziarie competenti utilizzando, eventualmente, anche i servizi dell'Organizzazione Internazionale di - Polizia Criminale - Interpol; ma l'autorita' richiedente dovra' trasmettere un duplicato della medesima attraverso il canale previsto al paragrafo precedente. Qualora l'autorita' richiesta sia incompetente, essa trasmettera' d'ufficio la rogatoria all'autorita' competente. Le disposizioni della presente Convenzione, in materia di comunicazione diretta fra i Ministeri della Giustizia delle Parti Contraenti, non escludono la possibilita', qualora ne sia il caso, della utilizzazione della via diplomatica tradizionale.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Le rogatorie dovranno essere inoltrate accompagnate da una traduzione certificata nella lingua della Parte richiesta. Qualora esse abbiano per oggetto la semplice consegna di documenti o decisioni giudiziarie e la citazione a comparire davanti alle autorita' della Parte richiedente, la traduzione potra' non essere letterale, e potra' essere sostituita in tal caso da un estratto, che contenga le indicazioni previste dall'articolo 13, e potra' essere resa uniforme mediante formulari, stabiliti di comune accordo fra le due Parti.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 I documenti inviati in applicazione della presente Convenzione saranno dispensati da ogni formalita' di legalizzazione.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Senza pregiudizio di quanto stabilito agli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, l'esecuzione delle domande di assistenza non dara' luogo al rimborso di spese, ad eccezione di quelle occasionate dall'intervento di periti o di pubblici funzionari autorizzati a ricevere una remunerazione per la loro partecipazione, qualora questa sia stata specialmente richiesta dalla Parte richiedente, oppure di quelle occasionate dal trasferimento di detenuti, effettuato conformemente a quanto previsto all'articolo 10 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Le Parti Contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e conformemente alle condizioni di cui agli articoli seguenti, le persone contro le quali sia instaurato un procedimento penale per aver commesso un reato, o che siano richieste per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva inflitta, come conseguenza di un reato, dalle autorita' giudiziarie di una delle Parti.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 L'estradizione sara' concessa per i fatti puniti dalle leggi di entrambe le Parti con una pena privativa della liberta' personale, o che diano luogo ad una misura privativa della liberta' personale, della durata superiore, nel massimo, ad un anno. Se e' stata pronunciata condanna o inflitta una misura di sicurezza privativa della liberta' personale, per farsi luogo alla estradizione le medesime non dovranno essere inferiori a sei mesi.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 I. - L'estradizione non sara' concessa per delitti considerati politici dalla Parte richiesta o connessi con delitti di tale misura. II. - Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, l'attentato contro il Capo dello Stato o un membro della sua famiglia non sara' considerato delitto politico. III. - L'estradizione non sara' concessa neppure se la Parte richiesta ha fondati motivi di supporre che la domanda di estradizione motivata per un delitto comune sia stata presentata al fine di perseguire o punire un individuo a causa della sua razza, nazionalita', religione, o opinioni politiche, oppure che la situazione di tale individuo possa essere aggravata per tali motivi.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 I. - Le norme della presente Convenzione si applicheranno ai fatti di pirateria aerea. II - Si considerano tali le infrazioni alle leggi penali commesso mediante violenza o minaccia a bordo di aeromobili in volo immatricolati in uno dei due Stati contraenti, dirette all'impossessamento dell'aeromobile al fine di esercitarne il controllo. Queste infrazioni non saranno considerate come delitti politici quando, a causa della loro gravita', lo Stato richiesto ritenga prevalente il loro carattere di delitto comune.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 L'estradizione per delitti strettamente militari resta esclusa dal campo d'applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 L'infrazione delle norme fiscali, valutarie e doganali sara' ugualmente esclusa dalla presente Convenzione, salvo Accordo speciale in materia.

Convenzione - art. 24

Articolo 24 Nel richiedere l'estradizione dei minori degli anni 18 che abbiano la residenza abituale nello Stato richiesto, l'autorita' giudiziaria dello Stato richiedente esaminera', dopo aver sentito le autorita' dello Stato richiesto, l'opportunita' di desistere dalla richiesta stessa se essa puo' perturbare il normale sviluppo o riadattamento del minore alla vita sociale. Se fosse necessario o conveniente, le autorita' giudiziarie o di assistenza sociale si metteranno d'accordo sugli opportuni provvedimenti da adottare in sostituzione della pena o misura di sicurezza inflitte. In mancanza di accordo tra le autorita' competenti delle due Parti l'estradizione non potra' essere rifiutata per tali motivi.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 I. - Ciascuna delle Parti avra' la facolta' di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino sara' valutata al momento della decisione sulla estradizione. II. - Nel caso che la Parte richiesta non consegni un individuo in quanto proprio cittadino, essa sottoporra' il fatto alle autorita' giudiziarie competenti affinche', se del caso, alle condizioni previste dalla legge dello Stato richiesto, dette autorita' diano inizio all'azione penale corrispondente. A tali effetti, i documenti, le informazioni e gli oggetti relativi all'infrazione saranno inviati gratuitamente attraverso il canale previsto all'articolo 32 e la Parte richiedente verra' informata dell'esito della propria richiesta.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 I. - Ad eccezione dei reati di pirateria aerea commessi in volo, che si considereranno sempre avvenuti nel territorio dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile, la Parte richiesta potra' rifiutare l'estradizione di un individuo che sia richiesto per una infrazione commessa totalmente o parzialmente sul suo territorio o in un luogo assimilato. II. - Quando il reato che da' luogo alla domanda di estradizione sia stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, l'estradizione non potra' essere rifiutata, a meno che il suddetto reato non sia perseguibile ai sensi della legislazione della Parte richiesta.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 I. - L'estradizione non sara' concessa se l'individuo e' stato giudicato dalle autorita' della Parte richiesta per i medesimi fatti che hanno dato origine alla domanda. II. - La Parte richiesta potra' rifiutare l'estradizione se l'individuo richiesto e' perseguito nel suo territorio per i medesimi fatti per i quali e' chiesta l'estradizione.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 L'amnistia concessa nel territorio della Parte richiesta impedira' l'estradizione soltanto quando il reato fosse stato soggetto alla propria giurisdizione.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Se l'azione penale o la pena sono prescritte ai sensi della legislazione di una qualsiasi delle Parti; l'estradizione non sara' concessa.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione puo' essere punito, secondo la legislazione della Parte richiedente, con la pena di morte, l'estradizione sara' concessa soltanto se la Parte richiedente dia sufficienti garanzie alla Parte richiesta che la pena di morte non sara' eseguita.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 La persona oggetto della estradizione non potra' essere sottoposta nel territorio della Parte richiedente ad un tribunale eccezionale. L'estradizione non sara' concessa in tale caso, ne' per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza inflitte da un tribunale che abbia tale carattere.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 La domanda di estradizione sara' inoltrata dai Ministeri della Giustizia delle Parti per via diplomatica. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza, la domanda potra' essere inoltrata per via diretta tra i predetti Ministeri, che ne daranno contemporanea notizia ai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Insieme alla domanda di estradizione sara' inviato: a) Originale o copia autentica di una sentenza definitiva, di un mandato di cattura o di qualsiasi altra decisione che abbia il medesimo valore ai sensi della legislazione della Parte richiedente. b) Una esposizione dei fatti per i quali viene richiesta l'estradizione, qualora essa non fosse stata inclusa nel documento citato al paragrafo precedente, indicando nella forma piu' esatta possibile il tempo e il luogo in cui tali fatti sono stati commessi e la loro qualificazione giuridica. c) Copia delle norme di legge applicabili o dichiarazione relativa al diritto applicabile. d) Generalita' e nazionalita' dell'individuo di cui si chiede l'estradizione.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Se i dati o documenti comunicati dalla Parte richiedente sono insufficienti o difettosi, la Parte richiesta concedera' un termine perche' la documentazione sia completata o sanata.

Convenzione - art. 35

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